(massima n. 1)
Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolaritā nell'adempimento dei suoi obblighi č assunto in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c. dal Presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d'appello; la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non č ricorribile in cassazione, in conformitā alla previsione specifica dell'art. 750 c.p.c. ed alla regola generale di cui all'art. 739 c.p.c.