(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
318 La disposizione dell'
art. 649 del c.c., peraltro, presenterebbe l'inconveniente che, se il legatario non rinunziasse al legato, ma, nello stesso tempo, non ne chiedesse l'esecuzione, si determinerebbe una situazione d'incertezza per un tempo indefinito, a scapito di legittime aspettative di altri interessati, come, p.e., l'onerato o i legatarii sostituiti. Ho pertanto formulato in sede di coordinamento la disposizione dell'
art. 650 del c.c., che rende possibile una speciale azione, modellata sull'actio interrogatoria prevista dall'
art. 481 del c.c., perché sia fissato un termine entro il quale il legatario dichiari se intenda rinunziare al legato o no. Naturalmente non si poteva, se il termine trascorre senza risposta, stabilire che s'intende esercitata la rinunzia: giacché, essendo l'acquisto avvenuto ipso iure all'apertura della successione, esso non può venir meno in base ad una presunzione. La conseguenza è invece che il legatario perde la facoltà di rinunziare.