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Articolo 616 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Testamento a bordo di aeromobile

Dispositivo dell'art. 616 Codice Civile

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Il testamento è ricevuto dal comandante(1), in presenza di uno, o, quando è possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche(2).

Il testamento è annotato sul giornale di rotta.

Note

(1) In caso di suo impedimento spetta all'ufficiale di grado più elevato ricevere il testamento.
(2) Non determina l'invalidità del testamento la mancata consegna di esso all'autorità competente, non essendo questo un vizio che incide sulla forma dell'atto (v. art. 601 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 616 Codice Civile

Nel vecchio codice del 1865, naturalmente, non era contemplata questa forma di testamento speciale, non immaginandosi ancora, nel tempo in cui esso fu formato, la possibilità della navigazione aerea.
Divenuta questa, oramai, un mezzo ordinario di trasporto, e non scevro di pericoli, s’imponeva anche questa forma di testamento speciale, al quale si sono applicate le norme del testamento marittimo, specificando che le attribuzioni, per quanto riguarda la consegna del testamento, spettano alle autorità aeronautiche.
La Commissione parlamentare propose che questo testamento potesse essere ricevuto, oltre che dal comandante o da chi ne fa le veci, anche da persone incaricate dal comandante, rilevando esattamente che il comandante è, di solito, uno dei piloti, e, come tale, non potrebbe ricevere il testamento in quanto impegnato nella guida, ma il Ministro Guardasigilli non accolse la proposta, ritenendo una disposizione simile pericolosa, perché, letteralmente intesa, potrebbe autorizzare alla ricezione del testamento un qualsiasi passeggero e non sarebbe conveniente rinunciare a quel minimo di garanzie formali, che, in ogni caso, esige l’importanza stessa del negozio testamentario.
Vi è, comunque, chi sostiene che la proposta avrebbe dovuto accogliersi, date le particolari condizioni della navigazione aerea, tanto più che vi è la garanzia sufficiente della forma scritta e la presenza dei testimoni e che anzi, sarebbe stato opportuno stabilire che questo testamento speciale potesse essere valido anche se ricevuto senza la presenza di testimoni, quando nell’aeromobile non si trovi, oltre il comandante, altra persona.
Pure rispetto a questo testamento, il progetto preliminare prevedeva la possibilità del testamento orale (nuncupativo), affidandone verbalmente le disposizioni a due testimoni, i quali dovevano, però, riferirle all’autorità aeronautica del primo posto d’approdo, ma il Ministro, nel progetto definitivo, non accolse la proposta per le ragioni già indicate nel commento all’art. 609.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

297 Nell'art. 611 del c.c., che tratta del testamento a bordo di nave, ho ritenuto superflua la menzione, contenuta nel testo precedente (art. 157), ch'esso può essere ricevuto, oltre che dai comandante, da colui che ne fa le veci, non solo perché è intuitivo che le funzioni del comandante sono assunte, nel caso ch'egli sia impedito, da chi lo sostituisce, ma anche perché tale norma è espressamente dettata dall'articolo 293 del codice della navigazione. Per eguali considerazioni ho apportato la stesea modificazione all'art. 616 del c.c., soccorrendo a tale proposito l'art. 885 del codice della navigazione..
299 Un rilievo è stato fatto a proposito del testamento in aeromobile, che secondo l'art. 616 del c.c. può essere ricevuto dal comandante. Considerandosi che il comandante di solito è uno dei piloti e come tale non potrebbe ricevere il testamento in quanto impegnato nella guida, è stato proposto di abilitare a ricevere il testamento, oltre il comandante, la persona da questo incaricata. Ma una disposizione in tali sensi mi è sembrata pericolosa, poiché essa, letteralmente intesa, potrebbe autorizzare a ricevere il testamento un qualsiasi passeggero. E' vero che trattasi di un testamento speciale, ma non sarebbe conveniente rinunziare a quel minimo di garanzie formali, che in ogni caso esige l'importanza elusa del negozio testamentario.

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