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Articolo 614 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Verbale di consegna

Dispositivo dell'art. 614 Codice Civile

L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile(1), secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio(2), e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza [43 c.c.] del testatore [608, 617 c.c.].

Note

(1) Il Ministero della marittima mercantile è stato trasformato in Ministero dei trasporti e della navigazione (L. 24 dicembre 1993, n. 537) e in seguito in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D. Lgs. 16 maggio 2008, n. 85 convertito in L. 14 luglio 2008 n. 121).
(2) In mancanza della trasmissione all'archivio, il beneficiario può dimostrare comunque l'esistenza del testamento, mediante la ricostruzione di esso o esibendone una copia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

298 Nell'art. 612 del c.c., che tratta delle forme del testamento fatto in navigazione, era stato consigliato di specificare che la menzione di tale testamento è fatta sul ruolo di equipaggio, qualora si tratti dì personale di bordo. Ma non ho potuto seguire tale suggerimento, perché il codice della navigazione (art. 171 n. 5), come già il regolamento della marina mercantile (art. 326), nel prescrivere l'annotazione sul ruolo di equipaggio del testamento fatto in navigazione, non distingue tra persone appartenenti all'equipaggio e passeggeri. Ho inoltre apportato al testo precedente alcune modificazioni per meglio coordinare la disciplina della materia con le norme del codice della navigazione. Così, nell'art. 612, secondo comma, ho sostituito la locuzione generica «documenti di bordo» a «carte di bordo», perché queste (art. 169, primo comma, codice della navigazione) sono l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, o, per le navi minori e i galleggianti, la licenza; così nell'art. 613 del c.c. e art. 614 del c.c. ho soppresso la menzione dell'autorità diplomatica, non essendo. a questa da quel codice conferita attribuzione veruna in ordine alla polizia della navigazione (articoli 179 e seguenti); così, infine, ho sostituito, nell'art. 613, alla espressione «coloro che hanno ricevuto il testamento», l'altra «il comandante», perché l'obbligo rientra fra quelli imposti direttamente al comandante dagli articoli 181 e 182 del codice della navigazione.

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