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Articolo 610 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Termine di efficacia

Dispositivo dell'art. 610 Codice Civile

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia(1) tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie [601 c.c.](2).

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto [608, 613, 614 c.c.].

Note

(1) Il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, fatto con il testamento speciale (v. art. 250 c.c.), conserva la propria efficacia.
(2) Ossia dalla cessazione della malattia, o da quando il testatore si è allontanato dal luogo del contagio ad un altro sicuro, o da quello in cui è venuto meno lo stato di pericolo derivante dall'infortunio.

Ratio Legis

Cessate le circostanze eccezionali, non vi è più l'esigenza di conservare gli effetti del testamento speciale. Il testatore può esprimere la propria volontà nelle forme ordinarie.

Spiegazione dell'art. 610 Codice Civile

Il termine di efficacia di questo testamento che, secondo il vecchio codice del 1865, era di sei mesi, si è ridotto a tre mesi, che, nelle condizioni attuali della vita, sono più che sufficienti per dare modo all’interessato di testare nelle forme ordinarie.

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