Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia(1) tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie [601 c.c.](2).
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto [608, 613, 614 c.c.].