È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353 ss. c.c.](1) o a termine [1184 c.c.](2) o solo per parte [475 c.c.](3).
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353 ss. c.c.](1) o a termine [1184 c.c.](2) o solo per parte [475 c.c.](3).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 2119/1974
Il negozio unilaterale di rinunzia all'eredità, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l'attribuzione a favore di quest'ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all'eredità (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, è idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.Cass. civ. n. 723/1973
L'accertamento della simulazione di una compravendita e della nullità per vizio di forma della dissimulata donazione di un immobile fra padre e figlio, entrambi poi deceduti, può essere chiesta nei confronti dell'erede dell'accipiens da altro figlio del donante ancorché costui, essendo sopravvissuto al donatario, avesse dichiarato di rinunziare all'eredità del medesimo, ivi compreso il suddetto immobile; infatti la rinunzia ai propri diritti da parte del legittimario pretermesso si configura come rifiuto opposto alla offerta di un potere giuridico fatta dalla legge nell'orbita del fenomeno della successione mortis causa e pertanto non è causalmente preordinata al trasferimento o anche soltanto alla dismissione di diritti reali su beni.
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La pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il conseguimento dell'interesse della collettività alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che permettono il godimento effettivo dei diritti civili e politici. Il diritto alla pensione di reversibilità sorto in capo ai superstiti è un diritto che spetta automaticamente iure proprio, e che non è in connessione alcuna con la posizione riconosciuta ai medesimi soggetti quali eredi del defunto, con la conseguenza che tale diritto spetterà anche in caso di rinuncia all'eredità. La Corte Cost. nella sent. n. 286/1987 afferma che "Non vi è alcuna possibilità di perdere il diritto alla pensione di reversibilità presentando formale rinuncia all'eredità. Questo perchè la pensione di reversibilità viene considerata un diritto non ereditabile, ossia primario, cioè legato al sostentamento di chi ne ha, per legge, diritto". Nella forma di tutela della pensione di reversibilità l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale che crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono soggetti protetti dall'ordinamento.