(1)Chi è incorso nell'indegnità [463 c.c.] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico [2699 c.c.] o con testamento(2) [587 c.c.].
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria(3).
Note
La disposizione deve contenere la volontà di riabilitare e la consapevolezza della sussistenza della causa di indegnità.
In caso di revoca del testamento, la singola disposizione che contiene la riabilitazione mantiene la propria efficacia ai sensi dell'art. 587 2 comma del c.c..
In tali ipotesi i diritti successori dell'indegno sono circoscritti alla singola disposizione in suo favore e non all'intero asse ereditario. Non è, pertanto, consentito all'indegno che sia stato riabilitato tacitamente impugnare il testamento per violazione della propria quota di legittima.
A differenza della riabilitazione espressa, quest'ultima è revocabile.