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Articolo 2619 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Controllo sull'attivitą del consorzio

Dispositivo dell'art. 2619 Codice Civile

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa [2605, 2611, n. 5, 2612].

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

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