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Articolo 2543 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Organo di controllo

Dispositivo dell'art. 2543 Codice Civile

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziarinon partecipativi(1).

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Note

(1) Viene introdotta la possibilità di attribuire il diritto di voto per l'elezione dell'organo di controllo, in relazione al capitale o agli scambi mutualistici, riservando la nomina di un terzo dei membri possessori di strumenti finanziari, anche non partecipativi.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societą di capitali e societą cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2543 Codice Civile

Cass. civ. n. 10509/2016

I finanziamenti erogati dalle compagnie finanziarie ai sensi dell'art. 17 della l. n. 49 del 1985, come modificato dall'art. 12 della l. n. 57 del 2001, in qualitą di soci sovventori di societą cooperative ex art. 4 della l. n. 59 del 1992, non sono soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che, giusta l'art. 2519 comma 1, c.c., alle cooperative risulta applicabile la disciplina delle societą per azioni che non riproduce l'effetto postergativo. (Cassa con rinvio, Trib. Parma, 15/04/2010).

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Consulenze legali
relative all'articolo 2543 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giuseppe S. chiede
mercoledģ 16/10/2019 - Sardegna
“Cortesemente si chiede :

Una società cooperativa a mutualità prevalente che nel 2018 ha superato i 5 milioni di euro di ricavi annui e gli 8 milioni di Attivo Patrimoniale, prevede nel proprio statuto la possibilità di nominare il Collegio Sindacale con funzioni di controllo legale e contabile.
L'Assemblea dei Soci, nel 2004, ha tuttavia provveduto a nominare un Revisore Unico per il controllo contabile e a tutt'oggi, non esiste ancora, stante le cifre sopra esposte,
Il Collegio Sindacale.
I quesiti sono i seguenti:
- Quali sono i limiti per la cooperativa che segue la normativa delle SpA per la nomina del Collegio Sindacale ?
- Il D.Lgs. del 12/01/2019, n. 14 si applica anche alle cooperative che seguono la normativa delle SpA ?”
Consulenza legale i 31/10/2019
La risposta al primo quesito formulato richiede il richiamo al combinato disposto di cui all’art. 2543 c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica legislativa intervenuta con l’entrata in vigore del D.Lgs del 12 gennaio 2019, n.14, e all’art. 2477 c.c.

L’art. 2543 c.c. dispone, infatti, che, per le società cooperative, “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”.

L’art. 2477, II comma e III comma, richiamato dall’art. 2543 c.c., nella sua formulazione antecedente alla sopra menzionata modifica legislativa intervenuta, prevede che:la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis”.

Escludendo i casi sanciti dalle lettere a) e b), che, alla luce del caso di specie, non sembrano essere rilevanti ai fini della risposta al predetto quesito, occorre, invece, concentrarsi sulla lettera c) dell'art. 2477 c.c.
I limiti cui fa riferimento la lettera c) della predetta disposizione sono quelli fissati dall’art. 2435-bis c.c. in relazione alla possibilità per le società di redigere il bilancio in forma abbreviata, ovvero: “1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”.
Alla luce di quanto sopra, solamente il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei suddetti parametri, comporta l’obbligo di nomina del Collegio Sindacale per le società cooperative che adottino il modello di una S.p.A.

Per quanto concerne, invece, la risposta al secondo quesito, occorre richiamare l’art. 379 del D.lgs del 12 gennaio 2019, n.14.
Detto articolo, intervenendo sul contenuto dell’art. 2477 c.c., ha, infatti, riscritto i limiti sanciti nel secondo e terzo comma previsti nella sua formulazione ante modifica legislativa intervenuta con l’entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo.
Da una parte, l’art. 379 sopra menzionato ha disposto l’abrogazione del II comma del 2477 c.c. e, dall’altra, ha modificato i limiti quantitativi di cui al III comma del medesimo art. 2477, superati i quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
Infatti, l’art. 2477 c.c., così emendato, prevede, ora, che: “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
La predetta modifica legislativa è entrata in vigore in data 16 marzo 2019.

Tuttavia, e venendo alla risposta al secondo quesito formulato, detta modifica legislativa ha una incidenza differente, ovvero comporta obblighi postergati, per le società cooperative.
Infatti, l’obbligo di nomina del Collegio Sindacale per le società cooperative, in caso di superamento dei nuovi limiti sanciti dall’art. 2477 c.c., è rinviato a dicembre 2019, così come previsto dall’art. 379, III comma, del D.lgs del 12 gennaio 2019, n. 14: “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”.
Dalla lettura di detto III comma si evince, infatti, che, per le società cooperative, l’obbligo di nomina del Collegio Sindacale in caso di superamento di detti nuovi limiti è posticipato a nove mesi dall’entrata in vigore dell’art. 379 del suddetto D.lgs che, come sopra accennato, è avvenuta in data 16 marzo 2019.

In conclusione, sino a dicembre 2019 troveranno applicazione per le società cooperative i limiti sanciti dall’art. 2477 nella sua formulazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 379 del D.lg. del 12 gennaio 2019, n. 14; da dicembre 2019, invece, troveranno applicazione i nuovi limiti intervenuti con la modifica all’art. 2477 da parte del predetto art. 379.La risposta al primo quesito formulato richiede il richiamo al combinato disposto di cui all’art. 2543 c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica legislativa intervenuta con l’entrata in vigore del D.Lgs del 12 gennaio 2019, n.14, e all’art. 2477 c.c.