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Articolo 2505 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

Dispositivo dell'art. 2505 ter Codice Civile

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501 ter, 2502 bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.

Spiegazione dell'art. 2505 ter Codice Civile

Gli effetti della pubblicità consistono principalmente:
  1. nell'opponibilità ai terzi degli atti o fatti pubblicati;
  2. altri e diversi effetti sono talora previsti dalla legge.

La pubblicazione determina una presunzione di conoscenza che per i primi 15 giorni è iuris tantum, poi è iuris et de iure.

Massime relative all'art. 2505 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 50/2004

In tema di fusione di societā, gli effetti della fusione decorrono, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, c.c., dall'ultima delle iscrizioni nell'Ufficio del registro delle imprese, prescritte dall'art. 2504 c.c., consistendo la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal terzo comma del medesimo art. 2504 c.c. - comma abrogato dall'art. 30 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis" -, in un adempimento pubblicitario avente efficacia nell'ambito dell'opponibilitā ai terzi. Pertanto, a partire dall'ultima iscrizione la societā risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue, con la conseguenza che č inammissibile, in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente, l'impugnazione proposta, da societā incorporata, dopo il perfezionamento (mediante l'esecuzione delle suddette iscrizioni) dell'incorporazione.

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