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Articolo 2448 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

Dispositivo dell'art. 2448 Codice Civile

Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza(1).

Note

(1) La norma del presente articolo era contenuta nella formulazione dell'art. 2457-ter in vigore prima della modifica disposta dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Spiegazione dell'art. 2448 Codice Civile

Gli effetti della pubblicità consistono principalmente:
- nell'opponibilità ai terzi degli atti o fatti pubblicati;
- altri e diversi effetti sono talora previsti dalla legge.

La pubblicazione determina una presunzione di conoscenza che per i primi 15 giorni è iuris tantum, poi è iuris et de iure.
Il secondo comma ha contenuto precettivo.

Massime relative all'art. 2448 Codice Civile

Cass. civ. n. 16692/2002

Ai sensi degli artt. 2383 e 2385 c.c., richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una società a responsabilità limitata, la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro di cancelleria (art. 100 att. c.c. e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata, divenendo opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 2457 ter c.c. (richiamato dal successivo art. 2497 bis), solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza, con la conseguenza che, anche ai fini della notifica nelle mani del legale rappresentante della società al di fuori della sua sede legale (art. 145 u.c. c.p.c.) il mutamento soggettivo intervenuto in seno alla società, non reso pubblico nelle forme predette, non è opponibile al terzo notificante, salva prova - a carico della società - che quegli, prima di eseguire la notifica nelle mani del rappresentante così come risultante dal detto sistema di pubblicità, abbia avuto conoscenza del mutamento dell'organo rappresentativo.

Cass. civ. n. 4180/2001

Alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 c.c. prescrive, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata «del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata». L'art. 2457 ter, primo e secondo comma, c.c. disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali è prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilità verso i terzi della modificazione statutaria è iuris et de iure, prima di quel termine l'atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostri la conoscenza del terzo.

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