Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale [2311], indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo(1).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2626].
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito [2964], ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese(2).
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire [105 c.p.c.] La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti. Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione(3).