(massima n. 1)
Durante il periodo della liquidazione di una societą di capitali, cioč dal verificarsi di una causa di scioglimento (quale essa sia, inclusa l'ipotesi della scadenza del termine contemplato nell'atto costitutivo) fino all'estinzione, deve essere redatto, approvato e pubblicato il bilancio annuale, discendendo il perdurare dei relativi obblighi dal protrarsi della vita della societą, con l'esigenza, a tutela dei soci e dei terzi, di offrire un quadro fedele delle operazioni di liquidazione gią eseguite e della risultante situazione patrimoniale. Pertanto, il liquidatore, il quale ometta, nel termine stabilito, di depositare nella cancelleria del tribunale il bilancio annuale, ovvero renda impossibile detto deposito, con la mancata redazione del bilancio medesimo o convocazione dell'assemblea, per la sua approvazione incorre nella sanzione prevista dall'art. 2626 c.c. (sanzione pecuniaria amministrativa, a seguito della depenalizzazione di cui alla L. 24 dicembre 1975, n. 706).