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Articolo 2379 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Invaliditā delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni

Dispositivo dell'art. 2379 ter Codice Civile

Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

Ratio Legis

Il regime differenziato nelle ipotesi previste dalla norma, rispetto alle altre deliberazioni nulle, è giustificato dalla esigenza di assicurare la stabilità degli assetti societari in alcune delle fattispecie più delicate della vita di una società azionaria, tutte comportanti riflessi nei confronti dei terzi.

Spiegazione dell'art. 2379 ter Codice Civile

Per il decorso del termine di 90 giorni dall'approvazione del bilancio, non è necessario che la deliberazione assembleare di approvazione sia valida, purché non sia essa stessa viziata per mancanza di convocazione..
L'esecuzione, anche parziale, delle delibere di riduzione del capitale sociale o di emissione di obbligazioni, che preclude la pronuncia di invlaidità, va intesa come compimento di atti di esecuzione aventi rilievo esterno.
La norma in commento è applicabile anche alle delibere del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto un aumento di capitale o l'emissione di obbligazioni.

Massime relative all'art. 2379 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 14932/2016

L'azione intesa a far dichiarare la nullitā della delibera di aumento del capitale, in conseguenza della nullitā della delibera di riduzione del capitale per perdite (nella specie, dichiarata con statuizione coperta da giudicato interno), resta soggetta alla decadenza di cui all'art. 2379 ter, comma 1, c.c., non incidendo sul regime di proponibilitā della domanda la natura derivata della nullitā.

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