Cass. civ. n. 28359/2020
Anche nel regime precedente alla modifica dell'art. 2388, comma 4, c.c., intervenuta ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, le deliberazioni del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto potevano essere impugnate dai soci nel caso in cui si fosse configurata una lesione diretta dei loro diritti.
Cass. civ. n. 10188/2011
Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell'ordinamento.
Cass. civ. n. 15786/2000
Poiché il singolo socio è legittimato ad impugnare le delibere del consiglio d'amministrazione lesive dei suoi diritti e poiché all'impugnazione delle delibere del consiglio d'amministrazione è applicabile, in via analogica, la disciplina relativa all'impugnazione delle delibere assembleari, la disposizione dell'articolo 2377, terzo comma c.c. che opera tanto per l'annullamento che per la dichiarazione di nullità delle delibere è applicabile anche alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione impugnate dal singolo socio, con la conseguenza che l'annullamento o la dichiarazione di nullità della delibera del onsiglio d'amministrazione ha effetto rispetto a tutti i soci.
Cass. civ. n. 12012/1998
La convocazione del Consiglio di amministrazione di una società di capitali deve essere apprezzata nella sua unità di atto a struttura procedimentale con destinatari plurimi, perciò riferita non ai singoli componenti individualmente considerati, ma all'insieme del collegio; ne consegue che quando la convocazione disposta dal presidente del consiglio di amministrazione, pur viziata per inosservanza di una norma statutaria (nella specie, mancato rispetto del termine libero di preavviso prescritto), sia valsa tuttavia ad assicurare la presenza nell'adunanza della maggioranza degli amministratori, si deve ritenere che le deliberazioni adottate dagli amministratori così convocati siano giuridicamente esistenti perché riferibili all'organo collegiale ed espressione della sua volontà, ancorché viziate dalle irregolarità della convocazione per difformità dallo specifico disposto statutario.
Cass. civ. n. 2850/1996
Le delibere del consiglio di amministrazione di una Spa possono essere impugnate anche dai soci, quando siano direttamente lesive dei loro diritti, in quanto i poteri degli amministratori sono circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell'impresa sociale, né possono riguardare la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall'atto costitutivo, alterandosi altrimenti le basi su cui si è costituita la società.
Cass. civ. n. 6834/1994
Con riguardo all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per sottovalutazione dell'attivo, l'interesse ad agire di un socio (nella specie, di società a responsabilità limitata) può derivare dalla mera possibilità di un danno economico derivante dalla quantificazione del valore patrimonale della sua partecipazione alla società, ancorché il danno non si sia ancora verificato.