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Articolo 2357 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Acquisto delle proprie azioni

Dispositivo dell'art. 2357 Codice Civile

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate(1).

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Note

(1) Comma sostituito dall'art. 7, comma 3 sexies del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.


Ratio Legis

La norma assoggetta a particolari condizioni l'acquisizione e/o il mantenimento di azioni proprie da parte della società, nell'ottica di preservare l'integrità e l'effettività del capitale sociale: in simili operazioni, difatti, si annida molto spesso il rischio di un indebito annacquamento del capitale

Spiegazione dell'art. 2357 Codice Civile

A differenza di quanto prescritto in tema di sottoscrizione di azioni proprie, il legislatore ammette espressamente la possibilità di acquisto di azioni proprie già circolanti, prevedendo al contempo dei limiti e delle condizioni che sono volti soprattutto ad evitare un ricorso abusivo a simili operazioni, in danno ai creditori sociali.

Va notato che sebbene l’acquisto di proprie azioni possa essere motivato da apprezzabili ragioni economiche (es: sostenere il valore delle azioni; evitare scalate ostili), il pericolo insito nell’operazione sta evidentemente nel rischio di un indebito annacquamento del capitale sociale. L’acquisto difatti può comportare una inevitabile riduzione del patrimonio netto al di sotto del valore nominale del capitale, senza però obbligare in tal caso a deliberare la riduzione e limitando, in definitiva, il diritto di opposizione dei creditori.

Per tali motivi la norma prevede il necessario rispetto di tre condizioni essenziali:
  1. la società può acquistare azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Inoltre, nelle sole società aperte, il valore delle azioni acquistate non deve eccedere il 20% del capitale sociale, allo scopo di evitare che una larga parte dei titoli azionari sia sottratta al mercato;
  2. possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate, al fine di evitare che la società diventi debitrice verso sé stessa;
  3. l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria. La delibera non deve necessariamente esplicare le motivazioni e le finalità dell'acquisto, ma deve precisarne le modalità ed il tetto massimo di azioni acquistabili dagli amministratori.

Qualora gli amministratori provvedano all’acquisto in assenza dei presupposti indicati dalla norma, l'acquisto resterà valido ma le azioni dovranno essere alienate entro un anno e, in caso di fallimento dei tentativi di vendita, dovranno essere annullate per poi procedere alla riduzione del capitale sociale. L'obbligo di alienazione viene meno se, entro l'anno, siano ripristinati i requisiti di legittimità dell'acquisto (ad esempio grazie ad utili successivamente maturati si rientri nei limiti di cui al primo comma).

Massime relative all'art. 2357 Codice Civile

Cass. civ. n. 1361/2011

Ai fini del rispetto del limite del dieci per cento del capitale sociale, posto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c. (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l.vo 4 agosto 2008, n. 142, applicabile nella specie "ratione temporis"), occorre tener conto anche dell'eventuale aumento del capitale deliberato e sottoscritto successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio, senza che sia necessario procedere all'approvazione di un ulteriore bilancio, dal momento che la norma non fa riferimento a questo, ma solo al capitale sociale e non intende salvaguardare la sua integritą, quanto impedire un potere eccessivo in capo all'organo amministrativo della societą

La deliberazione assembleare di una societą per azioni, trasformatasi dall'originario tipo di societą cooperativa, che autorizzi gli amministratori ad acquistare azioni proprie non viola il disposto dell'art. 2357 c.c., allorché nel limite legale venga computata la riserva iscritta nell'ultimo bilancio della societą prima della trasformazione come "fondo sovrapprezzo azioni", previsto dall'art. 2525, 2° comma (ora art. 2528, 2° comma) c.c.; infatti tale riserva diviene disponibile per effetto dell'avvenuta trasformazione, che rende applicabili le norme in materia di societą per azioni, con la conseguente disponibilitą delle riserve da sovraprezzo quando ricorra la condizione richiesta dall'art. 2431 c.c.

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