(massima n. 4)
La deliberazione assembleare di una societā per azioni, trasformatasi dall'originario tipo di societā cooperativa, che autorizzi gli amministratori ad acquistare azioni proprie non viola il disposto dell'art. 2357 c.c., allorché nel limite legale venga computata la riserva iscritta nell'ultimo bilancio della societā prima della trasformazione come "fondo sovrapprezzo azioni", previsto dall'art. 2525, 2° comma (ora art. 2528, 2° comma) c.c.; infatti tale riserva diviene disponibile per effetto dell'avvenuta trasformazione, che rende applicabili le norme in materia di societā per azioni, con la conseguente disponibilitā delle riserve da sovraprezzo quando ricorra la condizione richiesta dall'art. 2431 c.c.