Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2434 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Azione di responsabilitā

Dispositivo dell'art. 2434 Codice Civile

L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità(1) incorse nella gestione sociale [2364, n. 4, 2392, 2393, 2393 bis, 2396, 2407].

Note

(1) E' consentita la preventiva rinuncia all'azione di responsabilità contro gli amministratori purchè nella delibera assembleare venga specificata la vicenda gestionale a cui si riferisce.

Ratio Legis

L'approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto di interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell'assemblea hanno natura imperativa e rispondono all'interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell'attività economica.

Spiegazione dell'art. 2434 Codice Civile

L'esonero degli amministratori dalla responsabilità può aversi soltanto a seguito di espressa rinuncia o di transazione, se l'azione di responsabilità è stata già deliberata (v. art. 2393, 3° comma). Se tale deliberazione non c'è stata, l'esonero può aversi con una dichiarazione espressa dell'assemblea, purché la stessa si riferisca a vicende specifiche della società.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (10895/2004), la delibera di approvazione del bilancio non comporta automaticamente l'approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione.

Massime relative all'art. 2434 Codice Civile

Cass. civ. n. 6220/2013

In tema di societā di capitali, l'approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto d'interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell'assemblea hanno natura imperativa e rispondono all'interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell'attivitā economica.

Cass. civ. n. 236/1978

L'art. 2434 c.c. dettato per le societā per azioni ma applicabile per analogia anche alle associazioni non riconosciute stabilisce che la responsabilitā dei direttori generali per irregolaritā nella gestione sociale non č esclusa dalla approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Tuttavia, la presentazione del bilancio da parte degli organi sociali responsabili dell'associazione (tesorerie, collegio sindacale, presidente e giunta esecutiva) comporta approvazione e ratifica della relativa predisposizione, le quali escludono il licenziamento in tronco del direttore per irregolaritā nella formazione del bilancio stesso.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!