L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità(1) incorse nella gestione sociale [2364, n. 4, 2392, 2393, 2393 bis, 2396, 2407].
Note
(1)
E' consentita la preventiva rinuncia all'azione di responsabilità contro gli amministratori purchè nella delibera assembleare venga specificata la vicenda gestionale a cui si riferisce.