Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2336 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo

Dispositivo dell'art. 2336 Codice Civile

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano [2328] l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 [2194, 2333, 2626].

Spiegazione dell'art. 2336 Codice Civile

La stipulazione dell'atto costitutivo è, nel caso in oggetto, una "ripetizione" nella forma dell'atto pubblico di un contratto già perfezionato. Per tale ragione i soci intervenuti in assemblea possono procedervi in rappresentanza dei sottoscrittori assenti. Si tratta di un'ipotesi di rappresentanza legale.
L'atto costitutivo dovrà essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese (v. 2330).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!