La
costituzione per pubblica sottoscrizione è una procedura che prevede la partecipazione di un consistente numero minimo di soci. Vi sono normative speciali che prevedono tale procedura, come le banche popolari e di credito cooperativo.
Le diverse fasi sono:
a) redazione e deposito del programma;
b) adesione dei sottoscrittori;
c) versamento del 25% dei conferimenti in denaro;
d) assemblea dei sottoscrittori;
e) stipulazione dell'atto costitutivo.
La dottrina prevalente la classifica come
fattispecie a formazione progressiva: i contraenti esprimono una duplice manifestazione di volontà che si concretizza prima nella sottoscrizione del programma e successivamente nella delibera dell'assemblea (FERRARA-CORSI).
Il contratto è formato con l'
integrale sottoscrizione del capitale sociale. Il
programma ha il valore e l'efficacia di una proposta contrattuale, per cui il contenuto è molto ridotto rispetto a quello dell'atto costitutivo ai sensi dell'art.
2328.
Il programma deve indicare l'ammontare del capitale sociale o, in alternativa, l'indicazione del massimo e del minimo entro cui dovrà essere contenuto l'importo delle sottoscrizioni. In questa seconda ipotesi l'ammontare del capitale sarà stabilito in base alle sottoscrizioni raccolte.
L'
atto costitutivo dovrà indicare le generalità dei promotori (v. art.
2328 1° comma, n. 1), che possono essere anche persone giuridiche.
La diffusione tra il pubblico del programma deve avvenire rispettando le modalità previste per il collocamento di strumenti finanziari, con la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo redatto secondo le disposizioni degli artt. 94-101 T.U.F.
Per quanto riguarda la
forma delle sottoscrizioni, per espresso disposto legislativo è consentita anche la
scrittura privata autenticata, oltre all'
atto pubblico notarile.