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Articolo 2333 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Programma e sottoscrizione delle azioni

Dispositivo dell'art. 2333 Codice Civile

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione [2339, n. 3] sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo [2328] e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili [2335, n. 3, 2340, 2341] e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate [2703] dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico [2699] o da scrittura privata autenticata [1350, n. 13, 2703]. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Ratio Legis

La Riforma del diritto societario, operata con il D. Lgs. 6/2003, ha conservato la previsione della costituzione per pubblica sottoscrizione. Infatti non mancano ipotesi in cui ci si avvalga di questa possibilità e il legislatore ha ritenuto che non sarebbe giustificato sottrarla agli operatori economici.

Spiegazione dell'art. 2333 Codice Civile

La costituzione per pubblica sottoscrizione è una procedura che prevede la partecipazione di un consistente numero minimo di soci. Vi sono normative speciali che prevedono tale procedura, come le banche popolari e di credito cooperativo.
Le diverse fasi sono:
a) redazione e deposito del programma;
b) adesione dei sottoscrittori;
c) versamento del 25% dei conferimenti in denaro;
d) assemblea dei sottoscrittori;
e) stipulazione dell'atto costitutivo.
La dottrina prevalente la classifica come fattispecie a formazione progressiva: i contraenti esprimono una duplice manifestazione di volontà che si concretizza prima nella sottoscrizione del programma e successivamente nella delibera dell'assemblea (FERRARA-CORSI).
Il contratto è formato con l'integrale sottoscrizione del capitale sociale. Il programma ha il valore e l'efficacia di una proposta contrattuale, per cui il contenuto è molto ridotto rispetto a quello dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2328.
Il programma deve indicare l'ammontare del capitale sociale o, in alternativa, l'indicazione del massimo e del minimo entro cui dovrà essere contenuto l'importo delle sottoscrizioni. In questa seconda ipotesi l'ammontare del capitale sarà stabilito in base alle sottoscrizioni raccolte.
L'atto costitutivo dovrà indicare le generalità dei promotori (v. art. 2328 1° comma, n. 1), che possono essere anche persone giuridiche.
La diffusione tra il pubblico del programma deve avvenire rispettando le modalità previste per il collocamento di strumenti finanziari, con la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo redatto secondo le disposizioni degli artt. 94-101 T.U.F.
Per quanto riguarda la forma delle sottoscrizioni, per espresso disposto legislativo è consentita anche la scrittura privata autenticata, oltre all'atto pubblico notarile.

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