In tema di trasmissione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, per stabilire se e quali diritti patrimoniali abbiano formato oggetto del trasferimento occorre risalire alla volontà contrattuale delle parti, alla stregua della quale vanno individuati il contenuto e la portata del contratto.
L'art. 107 L. n. 633/1941, stabilendo che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, disciplina la circolazione, anche separata, delle facoltà derivanti dal diritto d'autore secondo le regole ordinarie dei contratti, cosicché detta circolazione, fatti salvi i limiti di inalienabilità stabiliti dalla normativa speciale, si realizza in base ai negozi, tipici o atipici, volta a volta utilizzabili dall'autonomia privata; e pertanto da escludere che la citata norma consenta alle parti di perseguire la causa tipica di liberalità, consistente nel diretto arricchimento dell'oblato senza alcun corrispettivo, con un negozio sottratto agli obblighi di forma della donazione.
Secondo la giurisprudenza, deve essere considerata ammissibile anche la cd. vendita dell'opera dell'ingegno, intesa come trasferimento definitivo e dietro corrispettivo di tutti i diritti di utilizzazione economica, senza obbligo per l'acquirente di pubblicare l'opera (Cass. n. 247/1961).
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera dello ingegno deve essere provato per iscritto, ma la forma scritta, essendo richiesta «ad probationem», non costituisce requisito per la validità della cessione.
Il termine "copyright" — come può desumersi, attraverso la relativa legge di ratifica, (l. n. 923/1956), dall'articolo terzo della convenzione universale di Ginevra sui diritti di autore del 16 settembre 1952 — indica quel particolare diritto di utilizzazione economica, previsto dall'art. 13 l. n. 633/1941, che normalmente si esercita mediante la moltiplicazione dell'opera per mezzo della stampa. Il diritto di usare il simbolo © ("copyright"), seguito dal nome, appartiene, alla stregua dell'ordinamento italiano, all'autore o al suo avente causa, quando la pubblicazione dell'opera venga attuata direttamente dai medesimi (normalmente attraverso la stipulazione di un contratto di stampa, che rientra nell'ampia figura della locatio operis) appartiene, invece, all'editore, quando la pubblicazione stessa venga attuata mediante la stipulazione del contratto di edizione, che trasferisce appunto all'editore il relativo diritto. Il principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il diritto di utilizzazione economica si riferisca alla pubblicazione di opere in raccolta e, ove tale diritto spetti su alcune delle opere ad un soggetto diverso e la raccolta sia stata pubblicata in volumi distinti, alcuni dei quali contengano esclusivamente opere appartenenti a questo ultimo, il 'copyright' deve ritenersi legittimamente usato dal titolare del diritto di utilizzazione della raccolta solo se la rivendicazione di titolarità esclusiva del diritto di stampa, che esso esprime, coesista con indicazione atta a porre in evidenza che i singoli volumi appartengano alla raccolta (Cass. n. 587/1969).