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Articolo 2223 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Prestazione della materia

Dispositivo dell'art. 2223 Codice Civile

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470, 1658].

Ratio Legis

Il contratto d'opera si caratterizza per la prevalenza del facere rispetto al dare: così distinguendosi dal contratto di vendita di cose, ove la materia diviene elemento preminente dell'obbligazione.

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