Cass. civ. n. 826/1993
Il trattamento di quiescenza dovuto ai pensionati dei Consorzi di bonifica non è attribuito dalla legge sull'assicurazione obbligatoria né è posto a carico di alcuna delle gestioni in questa ricomprese, ma ha un fondamento contrattuale, così da costituire la conseguenza di un atto di previdenza volontario avente la natura facoltativa prevista dall'art. 2123 c.c. e lo scopo di incrementare l'importo della pensione derivante dall'assicurazione obbligatoria. Ne consegue che il detto trattamento non soggiace al disposto dell'art. 19, L. 21 dicembre 1978, n. 843 - come successivamente modificato e integrato - sul divieto di cumulo di erogazioni imputabile ad aumenti di contingenza, posto per esigenze di contenimento della spesa pubblica ed operante con riguardo alle sole prestazioni corrisposte da gestioni obbligatorie di previdenza.
Cass. civ. n. 12193/1990
Il rapporto associativo che lega gli iscritti a fondi di previdenza costituiti ai sensi dell'art. 2123, secondo comma, c.c., essendo accessorio al rapporto di lavoro, non può sopravvivere all'estinzione di quest'ultimo, accompagnata, secondo i casi, dall'erogazione del trattamento pensionistico o dalla restituzione dei contributi accreditati sui conti individuali: le quali evenienze esauriscono senza residui i diritti degli iscritti e determinano, quindi, la cessazione dell'iscrizione, rispettivamente, per avvenuta realizzazione o, all'opposto, per la non realizzabilità della relativa causa o scopo (conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale). Ne consegue che gli eventi suddetti, una volta verificatisi, comportando la cessazione della qualità di associato in capo al soggetto che ne è investito, ne escludono altresì la legittimazione ad impugnare le deliberazioni degli organi sociali, ivi compresa quella di scioglimento del fondo, non rilevando in contrario l'affermazione, in sede di atto introduttivo del giudizio di impugnazione eventualmente proposto, della persistente titolarità di quella qualità, allorché la stessa sia contraddetta dalla contestuale deduzione di fatti estintivi come quelli indicati.