(massima n. 1)
Il trattamento di quiescenza dovuto ai pensionati dei Consorzi di bonifica non è attribuito dalla legge sull'assicurazione obbligatoria né è posto a carico di alcuna delle gestioni in questa ricomprese, ma ha un fondamento contrattuale, così da costituire la conseguenza di un atto di previdenza volontario avente la natura facoltativa prevista dall'art. 2123 c.c. e lo scopo di incrementare l'importo della pensione derivante dall'assicurazione obbligatoria. Ne consegue che il detto trattamento non soggiace al disposto dell'art. 19, L. 21 dicembre 1978, n. 843 - come successivamente modificato e integrato - sul divieto di cumulo di erogazioni imputabile ad aumenti di contingenza, posto per esigenze di contenimento della spesa pubblica ed operante con riguardo alle sole prestazioni corrisposte da gestioni obbligatorie di previdenza.