(massima n. 1)
Il rapporto associativo che lega gli iscritti a fondi di previdenza costituiti ai sensi dell'art. 2123, secondo comma, c.c., essendo accessorio al rapporto di lavoro, non può sopravvivere all'estinzione di quest'ultimo, accompagnata, secondo i casi, dall'erogazione del trattamento pensionistico o dalla restituzione dei contributi accreditati sui conti individuali: le quali evenienze esauriscono senza residui i diritti degli iscritti e determinano, quindi, la cessazione dell'iscrizione, rispettivamente, per avvenuta realizzazione o, all'opposto, per la non realizzabilità della relativa causa o scopo (conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale). Ne consegue che gli eventi suddetti, una volta verificatisi, comportando la cessazione della qualità di associato in capo al soggetto che ne è investito, ne escludono altresì la legittimazione ad impugnare le deliberazioni degli organi sociali, ivi compresa quella di scioglimento del fondo, non rilevando in contrario l'affermazione, in sede di atto introduttivo del giudizio di impugnazione eventualmente proposto, della persistente titolarità di quella qualità, allorché la stessa sia contraddetta dalla contestuale deduzione di fatti estintivi come quelli indicati.