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Articolo 2085 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Indirizzo della produzione

Dispositivo dell'art. 2085 Codice Civile

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative] [2082](1).

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese [Cost. 41, 43].

Note

(1) Vedi nota sub art. 2084.

Ratio Legis

L'articolo 2085 così come l'art. 2084 rappresentano una deroga al principio della libertà di iniziativa economica privata riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 41 della Costituzione.
Tale deroga è ammessa ove sussistano superiori esigenze della comunità.

Spiegazione dell'art. 2085 Codice Civile

Gli artt. 2084 e 2085 prevedono, in linea generale, limiti all’iniziativa privata, risultando così conformi alla riserva di legge successivamente introdotta nell’art. 41 della Costituzione.
L’inosservanza delle norme limitative non esclude l’esistenza dell’impresa, ma ne determina, eventualmente, l’illiceità.
Il riferimento alle norme corporative contenuto nel 1° comma ha perso ogni efficacia a seguito dell’abrogazione dell’ordinamento corporativo.

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