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Articolo 2084 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Condizioni per l'esercizio dell'impresa

Dispositivo dell'art. 2084 Codice Civile

La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative](1).

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Spiegazione dell'art. 2084 Codice Civile

La concessione è richiesta per le imprese che esercitano attività ritenute come proprie dallo Stato, mentre l’autorizzazione è richiesta a tutela di pubblici interessi per l’esercizio di attività rientranti nella sfera riconosciuta all’iniziativa privata.
L’eventuale esercizio dell’attività, in difetto delle richieste condizioni stabilite dalla legge, non impedisce la costituzione dell’impresa e non tocca i rapporti di diritto privato costituiti nell’ambito della gestione d’impresa.
Il riferimento alle norme corporative contenuto nel 2° comma ha perso ogni efficacia a seguito dell’abrogazione dell’ordinamento corporativo.

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