L’art. 2040 è norma di integrazione della ripetizione di indebito che abbia per oggetto la restituzione di una cosa determinata. Rinvio.
La disposizione in esame integra la disciplina del pagamento dell’indebito quando la ripetizione abbia per oggetto la restituzione di una cosa determinata.
Si applica, perciò, soltanto a quelle ipotesi degli art.
2037 e
2038 nelle quali là restituzione della cosa in natura pub essere chiesta e dev'essere eseguita.
La disposizione non fa ch'estendere a chiunque, in dipendenza d'un pagamento indebito, sia divenuto possessore — anche in mala fede — della cosa, i diritti che il libro della proprietà, per le spese e per i miglioramenti della cosa stessa, durante il possesso, attribuisce al suo possessore, nell' ipotesi che debba restituirla.
Rinvio, perciò, al commento degli art.
1149,
1150,
1151,
1152 del codice — già 337, 338, 339 e 340 del libro della proprietà — e a quanto ne dice la relativa relazione al codice, sub n. 540 sgg.
Ne consegue che il possessore gode anche del diritto di ritenzione.