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Articolo 2022 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trasferimento

Dispositivo dell'art. 2022 Codice Civile

(1)Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente(2) o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato(3), deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio(4). Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.

L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa(5).

Note

(1) Si vedano gli articoli 2 e 12, R.D. 29 marzo 1942, n. 239 e l'articolo 198, D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) per il trasferimento di azioni.
(2) Ad esempio, se si tratta di azioni societarie, nel libro dei soci. Questa operazione è denominata "transfert".
(3) Se viene rilasciato un nuovo titolo ed il precedente non è ritirato, si hanno due titoli in circolazione. In tal caso, colui che ha chiesto l'emissione del secondo documento è in mala fede se chiede al debitore l'adempimento, proprio perchè sa dell'esistenza di un altro titolo. Però se costui lo trasferisce ad un soggetto che, in buona fede, ignora l'esistenza del secondo documento e questi chiede l'adempimento, il debitore è tenuto alla prestazione.
(4) In particolare, la certificazione è dell'agente di cambio se il titolo è quotato in borsa.
(5) L'esonero attiene all'osservanza delle regole prescritte dalla norma ma non solleva l'emittente dall'onere di agire con la diligenza ordinaria (1176 c.c.) in ordine ai singoli espletamenti, ad esempio controllare l'identità di chi chiede l'intestazione del titolo a favore di terzi (comma 2).

Ratio Legis

Così come la legittimazione all'esercizio del diritto (2021 c.c.), anche la circolazione dei titoli nominativi è sottoposta a particolari limiti che dipendono dall'importanza e dalla complessità dei rapporti fondamentali da cui i titoli stessi possono trarre origine (ad esempio rapporti societari).

Spiegazione dell'art. 2022 Codice Civile

La traditio come estremo necessario del trasferimento dei titoli nominativi (richiamo)

Giova ricordare che, in quanto tutti i titoli di credito sono documenti con funzione dispositiva, e cose mobili corporali, estremo necessario del loro trasferimento, ossia della loro circolazione, è costantemente la consegna o tra­dizione del singolo documento, cioè l'atto giuridico reale o materiale che opera il passaggio del possesso del medesimo documento dal tradente all'accipiente, e che può essere, come di regola, non solo tradizione manuale, ma altresì, traditio brevi manu, od anche constitutum possessorium.

Tale estremo ha, dunque, carattere generale, e, pertanto, è necessario .anche per trasferimento dei titoli nominativi, — trasferimento che, è poi, sotto­posto a diversa disciplina giuridica, secondo che la efficacia di esso venga considerata a) nei rapporti fra le parti, b) ovvero nei rapporti con i terzi e con l'e­mittente.


Il trasferimento dei titoli nominativi: a) Nei rapporti fra le parti

Sub a) Nei rapporti fra le parti, si è ritenuto sotto l'impero del R. D. 7 giugno 1923, n. 1364, e può ritenersi anche con riferimento all'art. 2022 nuovo Cod. civ. in esame, che « la legge presuppone ed ammette che i titoli nominativi possono (sempre con il concorso della tradizione) trasferirsi per 'contratto o per successione ereditaria, indipendentemente da ogni intervento del­l'emittente. Questi negozi operano senz'altro inter partes, o a favore del succes­sore... Soltanto l'accipiente si troverà ad avere il possesso di un titolo che è intestato non a lui, ma al trasmittente, o al dante causa, o anche a un terzo; di qui, la nessuna efficacia di questo trapasso nei rapporti con i terzi e sopra-tutto con l'eminente ».



b) Nei rapporti coi terzi e con l'emittente

In questi ultimi rapporti, invero, l'efficacia del trasferimento, a tenore del lo comma del cit. art. 2022, è subordinata alla c. d. traslazione, che « si opera mediante annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare », — rilascio del quale « deve essere fatta annotazione nel registro ».
L’intestazione del titolo a favore di un altro soggetto o il rilascio di un nuovo titolo ad esso intestato — può tornare oggetto di domanda, risolventesi in una dichiarazione sia da parte dell'attuale titolare, sia da parte del moro titolare o acquirente. Ma sia l'uno che l'altro richiedente « deve pro la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un Notaio o di un Agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dal­l'acquirente, questi, inoltre deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico » (art. 2 , 2° Comma).


Natura giuridica della « annotazione »

Nella predetta annotazione viene giustamente ravvisata « l'attua­zione di una forma di pubblicità, avente efficacia costitutiva, in quanto essa non potrebbe essere sostituita da equipollenti ».


Responsabilità dell'emittente

A tenore del cit. art. 2022, 2 e 3 comma, « le annotazioni nel re­gistro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente. L'emit­tente che esegue il trasferimento nei modi indicati nel presente articolo, è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa »; — e ciò anche in rela­zione coi principi e colle norme vigenti in materia di responsabilità per fatti illeciti (artt. 2043 e segg. nuovo Cod. civ.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2022 Codice Civile

Cass. civ. n. 1588/2017

Nel caso di trasferimento mediante girata (art. 2023 c.c.), il momento traslativo della proprietà delle azioni nominative si produce quando sia stata apposta sul titolo la girata piena, mentre il cd. transfert (ossia l'annotazione del nominativo del nuovo socio nel registro dell'emittente ex art. 2022 c.c.) attiene alla fase esecutiva e certificativa del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio: il quale, pertanto, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto a tale ultima formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo. Ne consegue che, quando vi sia stato il trasferimento della partecipazione, la società è tenuta a provvedere agli adempimenti riconnessi al transfert e non può addurre la mala fede del possessore del titolo per rifiutarvi di procedervi senza che sia stato privato di effetti il trasferimento, mediante il positivo esercizio delle azioni a ciò destinate.

Cass. civ. n. 8693/2013

In tema di società per azioni, la possibilità di riscuotere il dividendo delle azioni richiede - in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 1745 del 1962 (tuttora applicabile ove si tratti di società non ammesse alla gestione accentrata e per titoli concretamente emessi) - il necessario possesso del titolo sulla base di una serie continua di girate o di una procedura di "transfert". Ne consegue che, ove il titolo sia stato ceduto prima della riscossione del dividendo già maturato, quest'ultimo può essere incassato - restando estranea la società agli eventuali accordi tra acquirente e venditore in ordine all'attribuzione del dividendo - solo dall'acquirente del titolo e non più dal cedente, senza che assuma alcun rilievo il fatto che, al momento dell'esigibilità del credito, il venditore risultasse iscritto nel libro dei soci. (Cassa e decide nel merito, App. Ancona, 15/04/2006).

Cass. civ. n. 17088/2008

Nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, primo comma, c.c. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo, per il cui trasferimento non è quindi necessaria la redazione del c.d. fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e non avente neppure una funzione .surrogatoria o comp)ementare rispetto all'esecuzione del transfert, ma solo di ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.

Cass. civ. n. 13106/2004

In tema di azioni di società, il compimento delle formalità previste dalla legge (artt. 2021 - 2023 c.c.: cosiddetto transfert ) — e tra esse, l'iscrizione nel libro dei soci — come necessarie per l'esercizio dei diritti sociali non è affidato ad un potere discrezionale della società, la quale è tenuta a dar corso ai relativi adempimenti, una volta verificata la conformità a diritto del trasferimento dei titoli. Ne consegue che, ove la società rifiuti il transfert richiesto dall'alienante o dall'acquirente, e il rifiuto si riveli ab origine illegittimo, la società medesima non può addurre tale rifiuto per paralizzare il legittimo esercizio dei diritti (tra cui quello di opzione, di cui all'art. 2441 c.c.) spettante all'acquirente dei titoli cui legalmente competeva la qualità di socio.

Cass. civ. n. 1410/1999

L' art. 2022 c.c., che prescrive, per l'esecuzione del trasferimento di titoli nominativi - ivi compresi quelli azionari di società - l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo, è norma inderogabile (la cui violazione comporta nullità del trasferimento) ed applicabile anche ai trasferimenti mortis causa .

Cass. civ. n. 9314/1995

In tema di azioni di società, le formalità previste dalla prima parte dell'art. 2022 c.c. (cosiddetto transfert), per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente, sono necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, mentre per l'acquisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all'art. 1376 c.c. In particolare, l'iscrizione nel libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha, perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva.

Cass. civ. n. 2557/1981

Se per il trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari di società, necessitano la loro materiale consegna all'acquirente ed il cosiddetto transfert , tuttavia, in mancanza dei predetti elementi, le parti possono concludere un contratto perfetto ed incondizionato di vendita con effetti obbligatori, non soggetto ad alcuna specifica forma, per cui il venditore sia tenuto a trasferire la proprietà dei titoli nominativi, non appena ne abbia acquistata la disponibilità materiale e giuridica. In tal caso, ai fini dell'esecuzione del trasferimento in questione, occorre, a norma dell'art. 2022, primo comma, c.c., l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente ovvero il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, con relativa annotazione nel registro, mentre, per contro, non è sufficiente il rilascio del cosiddetto «fissato bollato», che è imposto per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa e non ha certo una funzione surrogatoria dell'esecuzione del transfert, potendo soltanto valere come ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.

Cass. civ. n. 1549/1970

Le formalità previste dall'art. 2022 c.c. (transfert) per il trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari, attengono alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento stesso, e non alla fase costitutiva, per la quale non è richiesta alcuna specifica forma, tanto meno scritta. Qualora il terzo non impugni le predette formalità come risultanti dai registri della società per quanto riguarda la veridicità della data del trasferimento, il giudice di merito può ritenere, in base ad elementi presuntivi, con accertamento incensurabile, che la data emergente dal libro sociale, regolarmente tenuto, coincida con quella effettiva del trasferimento delle azioni.

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