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Articolo 2021 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Legittimazione del possessore

Dispositivo dell'art. 2021 Codice Civile

Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato(1) per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente(2).

Note

(1) Tale diritto può avere contenuto vario: può trattarsi non solo del diritto ad una prestazione (ad esempio a ricevere una somma di denaro) ma anche di quello ad esercitare il voto se si tratta di azione societaria (2351 c.c.).
(2) A differenza di quanto accade per i titoli al portatore (2003 c.c.), quelli nominativi e quelli all'ordine (2008 c.c.) permettono l'esercizio del diritto in base ad un possesso qualificato.

Ratio Legis

Poichè i titoli nominativi derivano da rapporti complessi e rilevanti (ad esempio quelli societari) la legittimazione all'esercizio del diritto, così come la loro circolazione (2022 c.c.), sono assoggettate dal legislatore a particolari limiti.

Spiegazione dell'art. 2021 Codice Civile

Constatazione preliminare: la riproduzione quasi integrale in questo Capo del R. D. 7 giugno 1923, n. 1364

Nella Relazione Ministeriale al Libro delle obbligazioni (n. 257) si avverte categoricamente che « le disposizioni concernenti i titoli nominativi: riproducono quasi integralmente, con lievi variazioni di forma, quelle del R. D. 7 giugno 1923, n. 1364 ».

Ne segue che l'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale del R. Decreto testé citato potrà, e dovrà, essere tenuta presente nella interpretazione e sistemazione delle disposizioni sancite nel Capo IV del Titolo V in esame.


La legittimazione attiva in materia di titoli nominativi: concetto ed estremi legali: a) Il possesso del titolo; b) La risultanza della investitura del diritto cartolare, dalla conformità della intestazione del titolo con quella contenuta nel registro dell'emittente, c) la presentazione del titolo; d) L’identificazione del possessore del titolo

Anche in materia di titoli nominativi in generale, trovano appli­cazione la distinzione fondamentale, sopra formulata e più volte richiamata fra titolarità o appartenenza e legittimazione o investitura del diritto cartolare, o diritto interno, — ed altresì la suddistinzione, pure formulata sopra, fra legittimazione attiva e legittimazione passiva.

Il concetto di soggetto attivamente legittimato, come si è ripetutamente visto, coincide con quello di possessore qualificato, a cui, appunto, si riferisce l'art. 2021 nuovo Cod. civ. [« Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto della intestazione a sato favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente »], che è una norma speciale concernente appunto tutti i titoli nominativi, e che, evidentemente, é collegata col precedente art. 1992, io comma regolante tutti i titoli di credito.

Dunque, perchè si abbia la legittimazione attiva rispetto ad un titolo nominativo, occorre la ricorrenza congiunta, o concorso, dei seguenti estremi legali: a) Il possesso del titolo. b) La risultanza della investitura del diritto cartolare, dalla conformità delta intestazione del titolo con quella contenuta nel registro dell'emit­tente. e) La presentazione del titolo. d) La identificazione del possessore del titolo. 3. Sub a) c) d) Per quanto concerne gli estremi legali del «possesso del titolo», nonché della « presentazione » e della « identificazione del possessore» del titolo stesso, — ci riferiamo, sostanzialmente, alla esposizione sopra ese­guita a proposito dei medesimi estremi, in materia di titoli all'ordine in generale.


Sub a) c) d) – richiami

Per quanto concerne gli estremi legali del possesso del titolo, nonché della presentazione e della identificazione del possessore del titolo stesso, ci si riferisce, sostanzialmente, all’esposizione sopra eseguita a proposito dei medesimi estremi, in materia di titoli all’ordine in generale.


Sub b) Conformità e difformità dell’intestazione del titolo rispetto a quella contenuta nel registro dell’emittente

A tenore del citato art. 2021, l’investitura del diritto cartolare deve risultare dalla conformità dell’intestazione del titolo con quella contenuta nel registro dell’emittente.

In proposito, si è giustamente ritenuto rispetto all’art. 1, comma 1, R. D. 7 giugno 1923 cit., e l’insegnamento è bene riferibile al corrispondente art. 2021 in esame, che in caso di non concordanza fra l’intestazione del titolo e il nome sotto il quale è avvenuta l’iscrizione nel registro dell’emittente, deve prevalere quest’ultima, perché il sottoscrittore si affida alle proprie registrazioni, delle quali è sicuro, mentre il titolo, messo in circolazione, può andare soggetto ad alterazioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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