Premi e altre utilità aleatorie prodotte dal titolo: a) Nel caso di usufrutto di titoli di credito
Questa disposizione non figurava nel testo definitivo del Libro delle obbligazioni, e in mancanza di tale disposizione, le materie ivi regolate devono intendersi sottoposte al principio
accessorium sequitur principale,già applicato nel precedente
art. 1994 del c.c..
Avendo la Commissione di coordinamento aggiunto la stesso disposizione, e nelle ipotesi di titoli di credito produttivi di premi e di altre utilità aleatorie (es. diritti di opzione, azioni gratuite, attribuiti a titolari di azioni di società), è chiaro che, agli effetti della disciplina giuridica sancita dagli articoli in esame, occorre distinguere:
a) il caso dell'usufrutto;
b) dal caso del pegno di tali titoli.
a) A tenore dell’ art. 1998, 1° comma, i «
premi e altre utilità aleatorie in parola » sono esattamente considerati come
incrementi di
capitale, dal che deriva:
1) che l’ usufruttario del titolo di credito, a tenore dell'art.
art. 981 del c.c. c.c. ha solamente il diritto di godere dei frutti di essi, dei premi, ecc.
2) che l'ammontare del premio deve essere investito a norma dell’ art.
1000 cod. civ.
b) Nel caso di pegno di titoli di credito
Viceversa, nel caso di
pegno, sopra ricordato, il creditore pignora
to, che, per l’art.
2791, «
salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alla spesa ed agli interessi e poi al capitale », — ma ha, in forza dell'art.
1978, 3° comma, il diritto di estendere la
garanzia ai premi e utilità aleatorie più volte menzionati.
Questa norma, che, trattandosi (come si è detto: n. 1), di incrementi di capitale, esattamente esclude l'applicabilità del cit. art.
2791, non sembra, tuttavia, conforme al principio sopra enunciato; e si collega, evidentemente, ad una massima già affermata dal Supremo Collegio, per cui «
il creditore pignoratizio di un titolo di prestito pubblico non ha diritto di esazione e di ritenzione del premio toccato in sorte al titolo ».