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Articolo 1974 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Annullabilità per cosa giudicata

Dispositivo dell'art. 1974 Codice Civile

È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato [2909], della quale le parti o una di esse non avevano notizia [1427, 1441](1).

Note

(1) Nel caso in cui le parti, invece, siano a conoscenza del giudicato e procedano comunque a decidere difformemente da esso, non si avrebbe transazione. Tuttavia, si tratterebbe di un negozio accertativo idoneo, comunque, a sostituire la pronuncia.

Ratio Legis

Poiché la norma presuppone l'ignoranza delle parti circa l'esistenza del giudicato, si deve ritenere che essa sia volta a preservare un interesse particolare, afferente alle parti stesse, cioè quello ad evitare pronunce contrastanti, e non l'interesse generale di coerenza del sistema (che, in quanto tale, prescinde dalla conoscenza della pronuncia che possono avere le parti).

Spiegazione dell'art. 1974 Codice Civile

Transazione fondata su documenti falsi

Solo delle modifiche formali apporta questa norma rispetto al corrispondente art. 1775 codice del 1865: tali modifiche tuttavia hanno una indubbia importanza, in quanto consentono di superare alcune questioni dibattute dagli interpreti del codice abrogato, sorte appunto per l'equivoca formulazione dell'art. 1775. Si discuteva, in primo luogo, sul significato dell'espressione interamente nulla adottata dal legislatore del 1865 e che, mentre alcuni autori interpretavano nel senso di radicalmente nulla (vale a dire inesistente dal profilo giuridico), altri, invece, riferendo l'avverbio alle vane parti del negozio, intendevano come una nuova riaffermazione del principio della indivisibilità del contratto di transazione.

La seconda questione concerneva le conseguenze che ha la scoperta di nuovi documenti rispetto alla validità, della transazione, sostenendo che si trattasse di nullità, altri di semplice annullabilità.

Entrambe le questioni sono state risolte, poiché l'art. 1973, sancisce espressamente l'annullabilità dell'intero contratto quando la transazione sia stata fatta in tutto od in parte sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi. Altra cosa poi è giudicare della opportunità del criterio adottato dal legislatore sulla estensione all'intero contratto delle conseguenze di un vizio riguardante singole clausole contrattuali capaci di vivere isolatamente.


Transazione su lite già decisa

Nulla di particolare presenta l'art. 1974, il quale, di fronte all'art. 1776 codice del 1865, non fa che chiarire la conseguenza che ha sul contratto di transazione l'errore di fatto circa la esistenza della cosa giudicata, affermando trattarsi, come in tutte le altre ipotesi, di annullabilità. Le questioni che erano sorte in dottrina a proposito dell'art. 1776, concernevano unicamente il significato da attribuirsi all’ espressione usata dal legislatore sentenza passata in giudicato. A tal fine è qui sufficiente richiamare l’ art. 324 del c.p.c. .

A proposito dell'art. 1776 codice del 1865, era tuttavia sorta questione sui limiti dell'istituto della transazione, giacché questa norma, nella sua lata formulazione, sembrava ricomprendesse entro l'ambito dell'istituto in parola, non soltanto le ipotesi in cui la lite abbia perduto, in virtù del giudicato, il suo carattere di incertezza giuridica, ma anche quella di mancanza delle reciproche concessioni. Infatti, nell'interpretazione a contrario dell'art. 1776, accanto a coloro che propongono un criterio restrittivo, ammettendo la validità della transazione solo quando quest'ultima sia stata contratta con riferimento ad una lite sorta nell'esecuzione e nell'interpretazione di una sentenza passata in giudicato, altri invece ritengono valida la transazione, anche quando non ricorrano tali estremi. Ma questi ultimi sono costretti, per salvare la lettera dell'art. 1776, a fondarsi su argomenti oltremodo fragili, se si considera che quello fondamentale consiste nella affermata esistenza di una obbligazione naturale promanante dal giudicato, e che darebbe ragione delle reciproche concessioni.

Ma, nonostante il fatto che la nuova disciplina giuridica non abbia da questo punto di vista modificato il tenore dell'art. 1776, deve ritenersi legittima l'interpretazione restrittiva dell'art. 1974 nuovo cod., nel senso che quando si è al di fuori di un qualsiasi rapporto litigioso, non ricorrendo il requisito istituzionale delle reciproche concessioni, non si attua una transazione in senso tecnico : e ciò a rigore dovrebbe dirsi anche quando la transazione viene stipulata per evitare il ritardo ed i fastidi dell'esecuzione, perché, se non ricorrono gli estremi di una lite, anche probabile, si possono avere concessioni, ma in nessun caso reciproche.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1974 Codice Civile

Cass. civ. n. 21557/2021

In tema di annullabilità della transazione, l'ipotesi di annullabilità per cosa giudicata di cui all'art. 1974 cod. civ. trova applicazione tanto nella transazione generale che in quella speciale, con priorità rispetto all'ipotesi di annullabilità per scoperta di documenti di cui all'art. 1975 cod. civ.

Cass. civ. n. 20723/2007

Nel caso in cui tra le parti di un giudizio in materia di lavoro sia intervenuta una conciliazione amministrativa, senza tuttavia che alcuna di esse abbia dedotto nel medesimo la composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza passata in giudicato, la situazione accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle somme indicate in sentenza. Tuttavia il convenuto può, come nella specie, chiedere in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito per l'inadempimento da parte dell'attore degli obblighi assunti con l'atto di transazione, e in particolare dell'obbligo di non proseguire le azioni in corso. (Cassa con rinvio, App. Roma, 19 Gennaio 2005).

Cass. civ. n. 3026/2005

Nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza tuttavia che alcuna di esse deduca nel medesimo la sopravvenuta composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di apprezzare e rilevare il contenuto dell'accordo transattivo.

Cass. civ. n. 11471/1997

Affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubita, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. Tale situazione di incertezza non può ritenersi sussistente quando la contesa delle parti sia stata risolta da una sentenza passata in giudicato; tuttavia, il giudicato, e quindi l'impedimento alla stipulazione di una transazione sul relativo rapporto, non è configurabile quando la sentenza di cassazione di conferma della sentenza di merito, benché già deliberata, non sia stata ancora pubblicata, poiché solo la pubblicazione a norma dell'art. 133 c.p.c. fa venire ad esistenza la sentenza e le fa acquistare i caratteri della imperatività e della immutabilità.

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