Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
769 Si è mantenuta, contro qualche voce che ne reclamava la soppressione, la disciplina particolare di questo contratto. Al vecchio regolamento sono state però apportate innovazioni dirette a consolidare il contratto e ad evitare che esso porti odioso aggravio al debitore e pregiudizio agli interessi della produzione. Si è consolidato il contratto; e infatti, prescrivendone la formazione per atto scritto (
art. 1350 del c.c. n. 7) e la trascrizione (
art. 2643 del c.c. n. 12), si è stabilita la sua opponibilità ai terzi. Il diritto concesso dal proprietario debitore al creditore anticretico di far suoi i frutti del fondo, è anche esso consolidato, non soltanto rispetto ai creditori chirografari del debitore, per i quali tali frutti non sono più beni del loro debitore, almeno al momento della separazione, quando il diritto di garanzia dovrebbe realizzarsi, ma anche rispetto agli aventi causa o acquirenti del debitore, naturalmente posteriori di data alla trascrizione del contratto di anticresi. Lo spossessamento del debitore si presenta odioso e dannoso; donde l'opportunità dalla norma temperatrice per la quale il rapporto non può durare per un tempo superiore ai dieci anni (
art. 1962 del c.c., secondo comma). Una maggiore durata convenzionale sarebbe priva di effetti; neppure il diritto di ritenzione per mancata esalazione del debito può legittimare una proroga dello spossessamento superiore al decennio, neppure accordi intermedi possono legittimarla. Trascorso il decennio, il fondo deve in ogni caso tornare a colui che l'ha consegnato in anticresi (art. 1962). Anche l'interesse della produzione reclamava tale severa disposizione perchè la produttività del fondo viene a soffrire dal lungo spossessamento che ne ha avuto il proprietario: per quanta diligenza possa usare il creditore nella coltivazione, egli difficilmente vi presterà quella cura che potrebbe dedicarvi il proprietario.