Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente [2720](1).
Note
(1)
Si ritiene che la norma si applichi ad ogni ipotesi di prestazione superiore ai dieci anni od indeterminata, in quanto espressione di un principio generale. Analoga regola è espressamente prevista dall'art. 969 c.c. in relazione all'enfiteusi (957 c.c.).