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Sezione IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dell'anticipazione bancaria

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
742 L'anticipazione su pegno può mantenere la sua autonomia giuridica di fronte all'apertura di credito, perché ha la precipua finalità di finanziare operazioni su merci. Il rapporto non ha lineamenti semplici; le merci alle quali serve l'operazione vengono date in pegno alla banca, e l'anticipazione risente delle variazioni di valore che esse possono subire nel corso del rapporto e delle negoziazioni di cui possono divenire oggetto. La banca non può disporre delle cose ricevute in pegno se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse risultino individuate; anche in questo caso il diritto di disporre può essere attribuito alla banca, ma il patto relativo deve essere provato per iscritto (art. 1846 del c.c.). L'obbligo di custodire le cose date in pegno include anche quello di assicurarle, in quanto questo, date le circostanze del caso, risponda alle cautele d'uso (art. 1847 del c.c.); le spese occorse per la custodia delle cose stesse devono essere rimborsate dal cliente, salvo il caso di pegno irregolare (art. 1848 del c.c.); la banca ha poi diritto a un corrispettivo per il prestito effettuato (interessi ed eventualmente un diritto di commissione: art. 1848). Il debitore, in deroga ai principio dell'indivisibilità del pegno (art. 2799 del c.c.), può ritirare anche prima della scadenza del contratto, e in una o più riprese, le merci e i titoli stessi, estinguendo proporzionalmente i suoi debiti verso la banca (art. 1849 del c.c.), con che si facilita la circolazione delle merci non ostante l'esistenza del pegno, e si tutela l'interesse del proprietario delle merci ad evitarne l'immobilizzazione. Per converso, a garanzia della banca è previsto che, se muta la proporzione tra il valore del prestito e quello delle merci, può essere richiesto un supplemento di garanzia (art. 1850 del c.c.). Talvolta un'operazione di deposito, pur mantenendo la propria individualità, viene vincolata specificatamente a garanzia di uno o più prestiti consentiti dalla banca a favore dello stesso depositante o di terzi (art. 1851 del c.c.). L'effetto di questo patto è ovviamente l'indisponibilità del deposito; ma di più si ha una inscindibilità, di operazioni, attraverso il vincolo imposto sull'una a favore dell'altra, vincolo che resiste anche alla sopravvenienza di una procedura concorsuale, se questa importi, in via di massima, divieto di compensazione, e che concentra il debito della banca nel residuo eventualmente a credito del cliente.