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Articolo 1847 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Assicurazione delle merci

Dispositivo dell'art. 1847 Codice Civile

La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso(1).

Note

(1) Per valutare se è necessario o meno procedere all'assicurazione, non si deve considerare solo il tipo di beni dati in pegno ma anche altri elementi, ad esempio il luogo di custodia o il loro valore. Quando la banca non vi provveda e si dimostra che vi era tenuta essa dovrà rispondere dell'eventuale danno subito dai beni.

Ratio Legis

La norma è applicazione dell'obbligo di conservazione che grava sul creditore pignoratizio (2790 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1847 Codice Civile

Obbligo di assicurazione delle merci date in pegno

Per effetto dell’intima correlazione tra il negozio di prestito ed il pegno a sua garanzia, il legislatore fissa la tutela particolare del sovvenuto in ordine ai beni conferiti in pegno. Al normale obbligo di diligenza per la conservazione degli oggetti del pegno viene oggi unito l’obbligo per la banca di procedere per conto del cliente all’assicurazione delle merci conferite a garanzia dell’operazione.

Tale obbligo, che dall’esplicita formulazione della norma, viene limitato al solo caso di pegno merci – per quanto lo riteniamo estensibile ai casi di pegno di oggetti di valore o di titoli per espressa pattuizione tra le parti – non è configurato come obbligo generico e assoluto, ma è condizionato nella sua attuazione alla valutazione circa la natura, il valore e l’ubicazione delle merci stesse, nonché al fatto che l’assicurazione stessa corrisponda alle normali cautele usuali. Anche qui si può dire che la determinazione delle ipotesi specifiche in base alle quali debba intervenire l’assicurazione, troverà certamente la propria precisazione nelle condizioni di affare.

Tale ipotesi, per la quale la banca incontrerà l’obbligo di assicurazione delle merci, basta qui ricordare quella che risulta dalla costituzione in pegno di merci depositate nei Magazzini generali o nei depositi franchi mediante girata della nota di pegno. Avendo tale girata il particolare e caratteristico effetto di affrancare il creditore garantito dall’onere di custodia, è da ritenere implicito senz’altro per lui l’obbigo di procedere all’assicurazione delle merci depositate in quanto e perché su di esse non può esplicare la propria vigilanza e custodia.

L'assicurazione dovrà intervenire a cura della banca per conto del proprio cliente sovvenuto. Non è detto, nè deve senz'altro ritenersi, che debba intervenire anche a suo nome. Si ritiene che l'assicurazione per conto della banca stessa, o per conto di chi spetta, sia del tutto sufficiente a garantire il sovvenuto dagli eventuali danni o dalla distruzione delle merci, nonchè per liberare la banca per la propria responsabilità nei suoi confronti. Rimane naturalmente impregiudicato il diritto del sovvenuto nei confronti della banca in caso di assicurazione insufficiente od invalida. Non è da escludere che le parti contraenti procedono all'assicurazione delle merci sia contro i danni che contro le eventuali mutazioni di valore.

Se l'assicurazione, per l'ipotesi contemplata dalla norma, deve aver luogo a cura della banca, ma nell'interesse del cliente, ovvio che, risolvendosi in vantaggio di questi, debba gravare su di lui per quanto si riferisce al pagamento del premio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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