Note
(1)
Il passaggio di proprietà implica anche l'applicazione del principio res perit domino (1376 c.c.). Inoltre, da esso sorge l'obbligo per il mutuatario di restituire non quelle medesime cose ricevute ma la stessa quantità di cose di quel genere (tantundem eiusdem generis).
(2)
Il passaggio della proprietà distingue il mutuo (prestito di consumo) dal comodato (prestito d'uso, v. 1803 c.c.): in quest'ultimo il comodatario è mero detentore di quello stesso bene che è tenuto a restituire. Invece, rispetto al deposito irregolare (nel quale il bene depositato passa in proprietà al depositario, v. 1782 c.c.) il mutuo si distingue per la funzione poichè nel primo essa è, appunto, quella di custodia del deposito (1766 c.c.). Infine, il mutuo è affine al quasi usufrutto, usufrutto che ha ad oggetto cose consumabili (995 c.c.), ma solo il primo è un contratto.