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Articolo 1612 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Recesso convenzionale del locatore

Dispositivo dell'art. 1612 Codice Civile

(1)Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto [1373](2) per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata(3) nel termine stabilito dagli usi locali [657 c.p.c.](4).

Note

(1) Attesa la natura residuale, oggi la norma si applica soltanto ai rapporti di locazione non disciplinati dalla L. 27 luglio 1978, n. 392 (cfr. artt. 59, 29, 73).
(2) A riguardo si veda l'articolo 79, L. 27 luglio 1978 n. 392.
(3) Cioè contenente le ragioni del recesso.
(4) Pertanto, l'esercizio del recesso presuppone che: esso sia stato oggetto di apposita pattuizione, anche in applicazione delle norme generali in tema (v. 1373 c.c.); che la licenza venga data entro un preciso termine; che sia motivata.

Ratio Legis

Il legislatore riconosce al locatore la possibilità di recedere dal contratto di locazione se ha necessità di abitare egli stesso l'immobile ma, per la tutela del conduttore, la subordina a precise condizioni.

Spiegazione dell'art. 1612 Codice Civile

Obbligo di motivare la licenza

La motivazione della licenza deve contenere il richiamo alla facoltà riservatasi dal locatore ed alla necessità di invocare la riserva. L'osservanza del termine stabilito dagli usi locali sarà necessaria nei casi in cui un termine diverso non sia stato convenuto dalle parti ed è dettata per mettere l'inquilino in condizione di procurarsi altro alloggio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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