Efficacia ed inefficacia del fatto di rinuncia
Il principio generale contenuto nel I comma dell'art. 1229 del codice, per il quale è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave riceve applicazione in tema di locazione, caratterizzata peraltro da una restrizione in quanto viene considerate soltanto, quale causa di nullità della clausola, la malafede del locatore.
In linea generale la garanzia per i vizi della cosa locata costituisce elemento naturale e non sostanziale del contratto di locazione per cui ad essa si può rinunciare per clausola espressa o tacitamente. È lecito presumere che la rinunzia vi sia stata quando il conduttore, al momento della convenzione, conosceva i vizi e il locatore non si sia obbligato a variare lo stato dei locali. Come la garanzia si riferisce sia ai vizi esistenti al momento del contratto sia a quelli che si manifestano nel corso della locazione, la rinunzia alla garanzia, salvo diversa manifestazione delle parti, si estende a questi e a quei vizi; essa, però, non importa obbligo del conduttore ad eseguire le riparazioni.
Se, di regola, il patto di rinunzia è valido, non lo è piu quando il locatore non soltanto conosca l'esistenza dei vizi ma li nasconda scientemente al conduttore, perché in questo caso si presume che il conduttore, qualora li avesse conosciuti o non avrebbe addirittura concluso il contratto o avrebbe preteso condizioni diverse. La rinunzia o la limitazione della garanzia è conseguenza della dissimulazione del locatore e non può ritenersi operativa di fronte ad un così grave vizio del consenso.
Ugualmente se i vizi e i difetti siano di tale gravità da rendere assolutamente impossibile l'uso e il godimento della cosa locata, è evidente che in questo caso è compromesso tutto lo scopo economico del contratto ed ogni rinuncia alla garanzia sarebbe inoperante. Per accertare se ricorra o meno l'impossibilità al godimento bisogna considerare il contratto nel suo complesso e non i singoli elementi che partecipano alla determinazione del suo oggetto.
La malafede del locatore toglie efficacia alla clausola ma non vizia il contratto e ciò per ii principio utile per inutile non vitiatur. I conduttore, quindi, qualora intenda avvalersi della garanzia, potrà invocare, a seconda della maggiore o minore gravità del difetto, la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo.