Cass. civ. n. 23060/2009
La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti c.c. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima - cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno - impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata; inoltre, la garanzia di cui all'art. 1512 c.c., che attua, con l'assicurazione di un determinato risultato - il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto - una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita.
Cass. civ. n. 2631/2007
La sostituzione dell'oggetto della compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva prevista dall'articolo 1230c.c. art. 1230 - Novazione oggettiva cod. civ., sussistendone entrambi i requisiti dell'"aliud novi" e dell'"animus novandi", con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi. (Nella fattispecie di compravendita di uno scanner, dopo la sostituzione del bene venduto perché affetto da vizi, il compratore aveva denunciato vizi afferenti anche allo scanner consegnato in sostituzione, dalla ditta fornitrice del venditore, ma con lettera successiva al decorso del termine decadenziale di otto giorni e anche di quello prescrizionale di un anno previsto dall'art. 1495 cod. civ.. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto decisivo il decorso dell'anno per l'esercizio dell'azione, atteso l'onere del compratore di comunicare al venditore il difetto dello scanner sostituito e di fornire la prova della conoscenza da parte del venditore della seconda sostituzione del bene acquistato). (Rigetta, App. Ancona, 29 Aprile 2002).
Cass. civ. n. 8153/2000
Nel contratto di compravendita sussiste per il venditore l'obbligazione di garantire il buon funzionamento della
res vendita e, quindi, un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di
hardware e
software consiste nell'idoneità del complesso a conseguire i risultati prefissisi dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi.
Cass. civ. n. 8126/2000
La garanzia del buon funzionamento delle cose vendute
ex art. 1512 c.c. postula che si tratti di beni i quali anche non rientranti necessariamente nella categoria delle macchine, siano destinati a durare nel tempo ed abbiano una propria funzionalità strumentale suscettibile, ove venga meno, di essere eventualmente ripristinata mediante riparazione come prevede espressamente il secondo comma dell'articolo citato, sicché essa non si attaglia alla vendita di cose consumabili, come nel caso di animali vivi destinati alla macellazione.
Cass. civ. n. 6033/1995
La garanzia di buon funzionamento di cui all'art. 1512 c.c. non ha effetto se manca la determinazione del tempo della sua durata, salvo rimanendo l'ordinaria garanzia di legge, soggetta ai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c.
Cass. civ. n. 5740/1986
Il rivenditore, cui dal compratore sia stata riconsegnata per riparazioni la cosa venduta con (diretta) assunzione della garanzia del buon funzionamento, ove non sia in grado di restituirla (nella specie perché andata perduta, in seguito al suo invio alla casa produttrice), è tenuto a risarcire il compratore, e la relativa obbligazione integra un debito di valore, come tale soggetto a rivalutazione monetaria.
Cass. civ. n. 3257/1983
La sostituzione della cosa venduta, che in via coattiva è ammissibile solo nel caso previsto dall'art. 1512 c.c., cioè dell'azione di garanzia per buon funzionamento della cosa venduta, può trovare applicazione in via facoltativa in ipotesi di ordinaria azione redibitoria, con la condanna del venditore a sostituire l'oggetto difettoso con altro esente da vizi o, in mancanza, a restituire il prezzo e risarcire il danno, poiché l'ordine di sostituzione impartito in tale forma (non coercitiva) non è incompatibile con lo schema dell'azione redibitoria, nulla vietando che il venditore possa trovare conveniente la facoltativa sostituzione della cosa, anziché la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno, coercibile in via esecutiva.
Cass. civ. n. 5155/1981
Qualora il compratore agisca, ai sensi dell'art. 1492 c.c., per la risoluzione del contratto, senza porre alcuna pretesa fondata sulla garanzia di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c. — la quale attua una più energica tutela del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità — il giudice non può accogliere la richiesta, formulata dal venditore, di concessione di un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento.
Cass. civ. n. 3214/1977
Qualora il compratore, invocando la garanzia di buon funzionamento, chieda, in primo grado, la condanna del venditore ad eliminare i difetti che impediscono alla cosa venduta di funzionare normalmente, è inammissibile, a norma dell'art. 345 c.p.c., la domanda di risoluzione del contratto di vendita fondata sulla garanzia generale per vizi occulti di cui agli artt. 1490 c.c. e ss. Le due domande sono, infatti, fondate su diverse
causae petendi, in quanto la garanzia di buon funzionamento, diversamente dalla garanzia per vizi occulti, trova il suo presupposto in uno specifico ed espresso impegno negoziale che ha ad oggetto l'obbligo di assicurare la durata della cosa venduta e può riguardare anche soltanto una parte di detta cosa ed, infine, è collegata al rispetto di termini e di formalità di denunzia ad essa peculiari. Né può invocarsi, in contrario, la norma di cui all'art. 1453 c.c. che consente di domandare anche in appello, la risoluzione del contratto nonostante che il giudizio sia stato promosso per chiedere l'adempimento, in quanto per tale norma è pur sempre necessaria la identità dei fatti e degli elementi concreti che concorrono a formare la
causa petendi.
Cass. civ. n. 873/1977
L'obbligo derivante dalla garanzia di buon funzionamento non si esaurisce in una qualunque riparazione della cosa, che la faccia nuovamente funzionare, o in una qualunque sostituzione della cosa stessa, purché effettuata con altra funzionante, ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare la cosa nello stato di efficienza che avrebbe avuto, durante il periodo di garanzia, altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando alla cosa non funzionante ne venga sostituita altra dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quella originariamente acquistata (sicché, se si era acquistata cosa nuova, la sostituzione non potrà avvenire che con altra cosa nuova, salvo diverso accordo delle parti), dovendo essere assicurato al compratore il buon funzionamento per la durata e con le prestazioni che era lecito attendersi dalla cosa nuova acquistata o dalla cosa nello stato di uso in cui era stata acquistata. Tale risultato, specialmente quando si, tratti di motori nuovi, non può essere assicurato dalla sostituzione con un motore vetusto, di cui non è dato conoscere se e per quanto tempo sia stato già azionato.
Cass. civ. n. 208/1975
La garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta per un determinato periodo di tempo (art. 1512 c.c.), avente origine negoziale o eventualmente dagli usi, è un mezzo di rafforzamento della tutela del compratore, nel senso che si aggiunge alla garanzia, dovuta
ex lege dal venditore, per vizi (art. 1490 c.c.) e alla responsabilità del venditore, stabilita dalla legge, per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.). Con la pattuizione della garanzia suddetta il venditore assicura al compratore il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta, e vi è tenuto indipendentemente dalla causa del cattivo funzionamento e qualunque essa sia, salvo che egli provi che il cattivo funzionamento dipenda da una causa sopravvenuta dopo la conclusione del contratto o da un fatto proprio del compratore. Nell'ambito della loro autonomia negoziale, le parti possono convenire che la garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta sia subordinata all'osservanza, da parte del compratore, dei modi e dei tempi stabiliti nel contratto per il pagamento del prezzo. In tal caso, il compratore, in conseguenza di un cattivo funzionamento della cosa, non può pretendere la garanzia qualora, invocando il disposto dell'art. 1460 c.c., abbia sospeso l'adempimento della sua obbligazione avente per contenuto il pagamento del prezzo nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto: ciò. è impedito sia dalla clausola suddetta, in certo senso analoga a quella limitativa della proponibilità delle eccezioni prevista dall'art. 1462 c.c., sia dal fatto che, stante l'ampia portata della garanzia in esame, dovuta per il solo fatto del cattivo funzionamento della cosa indipendentemente dalla sua causa, l'esistenza del cattivo funzionamento non significa di per sé inadempimento del venditore. Esclusa la garanzia (negoziale) di buon funzionamento per effetto di quella clausola, il compratore può far valere, qualora ne ricorrano le condizioni, soltanto la garanzia legale per vizi e la responsabilità legale del venditore per mancanza di qualità promesse od essenziali, osservando i relativi termini di decadenza e di prescrizione ed incombendo a lui il relativo onere probatorio.