(massima n. 1)
Il rivenditore, cui dal compratore sia stata riconsegnata per riparazioni la cosa venduta con (diretta) assunzione della garanzia del buon funzionamento, ove non sia in grado di restituirla (nella specie perché andata perduta, in seguito al suo invio alla casa produttrice), č tenuto a risarcire il compratore, e la relativa obbligazione integra un debito di valore, come tale soggetto a rivalutazione monetaria.