Cass. civ. n. 23904/2022
La domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti. Ne consegue, in tema di spese legali, che se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto acquirente nei confronti del terzo alienante, il giudice dovrà condannare quest'ultimo a rifondere le spese di lite sia in favore dell'attore che del convenuto.
Cass. civ. n. 2714/1996
Quando il compratore oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ex art. 1485 c.c., propone contro di questi nel medesimo processo anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo non di inscindibilità ma di dipendenza, perché l'accoglimento della domanda di garanzia è subordinato all'accertamento del diritto del terzo, ciò che non impedisce che il giudice separi le due cause, decidendo solo quella principale, facendo cessare la relazione di dipendenza.
Cass. civ. n. 12834/1992
Il compratore che ha riconosciuto mediante transazione la pretesa del terzo sulla cosa acquistata conserva l'azione di rivalsa per garanzia da evizione nei confronti del venditore, quando dimostri che il diritto del terzo risultava obiettivamente certo.
Cass. civ. n. 341/1988
In tema di riscatto agrario, nel caso di opposizione del terzo acquirente alle pretese del riscattante, il risarcimento del danno spettante al detto acquirente a norma e nei limiti dell'art. 1485 cod. civ nei confronti del venditore, a seguito dell'accoglimento della domanda di riscatto, si estende all'arco di tempo intercorrente fra il suo acquisto e la decisione definitiva sul riscatto, sempre che la sua opposizione sia giustificata (come per l'incertezza sull'esistenza nel riscattante dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del riscatto, in conseguenza del comportamento del venditore del fondo).
Cass. civ. n. 6603/1982
Il compratore, convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, che voglia garantirsi a norma dell'art. 1485 c.c., può chiamare il venditore nel processo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., ma deve, al riguardo, attenersi al disposto dell'art. 269 dello stesso codice e, cioè, o citare senz'altro il terzo per la prima udienza, ovvero chiedere, nella stessa udienza, al giudice istruttore la fissazione di un termine per provvedere alla citazione, ma se sceglie questo secondo sistema, la fissazione o meno del termine e, quindi, l'autorizzazione o meno della chiamata nel processo rientrano nei poteri discrezionali del giudice istruttore, con la conseguenza che la relativa decisione è insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 4805/1982
Nel caso in cui il venditore sia convenuto in giudizio dal compratore unitamente ad un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, la partecipazione del primo al processo, qualora contro di lui non sia proposta azione di rivalsa, non ha altro scopo che quello di assoggettare il medesimo alla decisione della controversia promossa dal compratore contro il terzo per fare accertare l'insussistenza degli anzidetti diritti. Il venditore, pertanto, quale parte in causa soggetta alla decisione sul rapporto principale, ha tutti i poteri ed i doveri che competono alle altre parti, ivi compreso il potere di impugnare la decisione sfavorevole al compratore nei confronti del terzo, per evitare che il passaggio in giudicato di tale decisione pregiudichi irrimediabilmente la sua posizione nei confronti del compratore medesimo, con la conseguenza che, anche se quest'ultimo abbia fatto acquiescenza alla decisione con il conseguente passaggio in giudicato di essa nei suoi confronti, il venditore, mentre ha interesse ad impugnarla limitatamente alla parte in cui estenda i suoi effetti sul rapporto di garanzia, è carente di interesse in ordine ai capi della decisione che su tale rapporto non producono effetti.
Cass. civ. n. 3025/1975
Qualora l'acquirente di una casa d'abitazione venga convenuto in giudizio dal proprietario del fondo contiguo e venga condannato ad eliminare alcune vedute ed a regolarizzare alcune luci, data l'inesistenza di servitù di veduta a favore del suo edificio ed a carico del detto fondo, egli può rivalersi nei confronti del venditore, esercitando l'azione di evizione parziale, solo se questo ultimo gli abbia garantito la conformità dello stato di fatto della casa, nel momento della vendita, alla situazione di diritto.