L'inammissibilità della convalida
Il codice del 1865 escludeva, per i contratti rescindibili, la conferma, ratifica od esecuzione volontaria (art. #1309# ult. comma); e, con particolare riferimento alla vendita, dichiarava a favore del venditore che fosse stato leso «il diritto di chiedere la rescissione... ancorché nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore».
La seconda dichiarazione non era necessaria, ed è quindi opportunamente stata omessa; la prima è stata riprodotta nell'articolo in esame. Essa è peraltro difficilmente giustificabile in un sistema che, come quello vigente, pone per l'esercizio dell'azione di rescissione dei presupposti soggettivi, e non più soltanto la oggettiva sproporzione tra le prestazioni.
E’ appena il caso di avvertire che alla inammissibilità della convalida non contraddice la possibilità di modificazione del contratto, al fine di liberarlo dalla lesione la convalida, (è stato giustamente osservato), ove fosse ammessa, sarebbe opera della parte lesa, laddove la modificazione è opera della controparte.
Per la stessa ragione è valida la transazione in ordine al contratto affetto da lesione: essa postula infatti un corrispettivo, sia pure in misura inferiore a quello strettamente dovuto.