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Articolo 1327 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Esecuzione prima della risposta dell'accettante

Dispositivo dell'art. 1327 Codice Civile

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta(1), il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto iniziol'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno(2).

Note

(1) Ciò accade, ad esempio, perchè il proponente ha urgenza nell'ottenere la prestazione e preferisce non attendere la risposta dell'accettante.
(2) L'avviso deve essere dato poichè altrimenti il preponente potrebbe ritenersi non vincolato e, ad esempio, cercare altrove la prestazione.

Ratio Legis

La norma disciplina una delle modalità di conclusione del contratto alternative allo schema proposta-accettazione (1329, 1331, 1332, 1333, 1336 c.c.) volte a favorire i traffici giuridici.

Brocardi

Facta concludentia

Spiegazione dell'art. 1327 Codice Civile

Sfera di applicazione degli articoli 1326 e segg.; luogo di perfezionamento del contratto

L'art. 1326 non riproduce dall'art. 36 cod. comm. il riferimento della sua sfera al c. d. contratto fra persone lontane; e pertanto il dibattito sulla nozione di tale contratto è oggi privo di importanza. Del resto, la lontananza delle parti contraenti l'una dall'altra non può far divenire da sola giuridicamente rilevante l'indagine sul tempo e sul luogo in cui ha potuto giungere a perfezione un contratto, ma è all'uopo importante anche l’estremo di un intervallo di tempo fra proposta e accettazione; in modo che, ad esempio, un contratto perfezionatosi per telefono, fra persone che dimorano in un medesimo fabbricato, a seguito dell'accettazione immediata di una proposta, sarà stato concluso fra persone lontane, ma non solleverà problemi giuridici circa il tempo e il luogo di perfezione, né solleciterà mai l’applicazione degli articoli 1326 e segg. Questi articoli regolano i contratti la cui formazione e derivata da uno scambio di dichiarazioni non immediate, sia fra presenti (contratti ad intervallo), che fra persone lontane.

Deve avvertirsi che la connessione fra l'art. 1326 e l’art. 1335 mette in grado di risolvere non soltanto la questione del momento in cui il contratto è giunto a conclusione, ma anche quella del luogo, essendo chiaro che questo coinciderà con l'indirizzo del proponente (art. 1335). Vi coinciderà, nei limiti in cui tale indirizzo sarà rilevante anche per la determinazione del tempo della perfezione. Perciò se il proponente dimostrerà di non aver potuto, senza sua colpa, prendere notizia dell'accettazione ne1 luogo in cui questa è pervenuta, lo spostamento del tempo della perfezione porterà con sé anche lo spostamento del luogo (v. ultra, sub art. 1335, n. 9).


Formazione successiva del contratto

II nuovo codice ha regolato la perfezione del contratto rimanendo fedele alla teoria della cognizione, che stava alla base dell'art. 36 cod. comm., ma attenuandone le conseguenze mediante una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'accettazione per il solo fatto del suo arrivo all'indirizzo del destinatario (1335). Su analoghe basi riposa il principio dell'art. 782, che fa risalire, al momento in cui l’accettazione è notificata al donante, la perfezione della donazione accettata con atto separato.

La teoria della cognizione è stata invece abbandonata nei casi in cui la dichiarazione dell'accettante deve manifestarsi per atti materiali di esecuzione della prestazione indicata nella proposta; quando, cioè, l’accettazione è tutt'uno con l'esecuzione del contratto voluto dal proponente. Una sua comunicazione al proponente non sarebbe in tal caso concepibile se non come comunicazione dell'adempimento del contratto che il proponente mirava a concludere o dell'iniziata esecuzione di esso, qualora l'adempimento non avrebbe dovuto avvenire uno actu. Tale comunicazione non era imposta dall'art. 36 cod. comm., ma lo è dall'art. 1327. Il quale esige la comunicazione dell'iniziata esecuzione, e quindi si riferisce ad un adempimento che si protrae nel tempo; ma è logico che un obbligo di notizia esiste anche relativamente all’esecuzione che si esaurisce in un solo atto. La comunicazione predetta sta al di fuori del meccanismo di formazione del contratto, perché va fatta quando il contratto si è già perfezionato; è infatti la esecuzione che determina il perfezionamento. L'efficacia dell'esecuzione compiuta non dipende dalla sua partecipazione al proponente; ciò si desume dal fatto che conseguenza dell'inadempimento è non l'estinzione della proposta, ma il risarcimento del danno che sia stato prodotto al proponente, il quale, ignorando l'avvenuta esecuzione parziale o totale, può avere ripetuto la proposta ad altri, o, in genere, può avere disposto altrimenti dell'oggetto della sua offerta di contratto, rimanendo, rispetto a questo oggetto, contemporaneamente tenuto verso il primo accettante e verso gli accettanti o i contraenti successivi.

In quali casi la risposta d'accettazione può essere sostituita dal1'esecuzione della prestazione, nell'art. 1326 è chiarito meglio che nell’art. 36 cod. comm.: la sostituzione può avvenire o quando l'esecuzione immediata è richiesta espressamente dal proponente, ovvero quando è richiesta dalla natura dell'affare o dagli usi. L'art. 36 collegava le tre ipotesi con la congiunzione “e” che da qualcuno era stata interpretata come implicante concorso cumulativo delle tre condizioni anziché carattere alternativo di esse; la tesi non è più sostenibile.


Requisiti dell’offerta e dell’accettazione; inscindibilità dell’offerta e onere di forma dell’accettazione

Si suole ritenere che la proposta, perché sia valida, deve essere completa, cioè deve determinare gli estremi tutti del contratto o deve indicare il modo per la loro determinazione; deve essere fatta dal proponente con l'intenzione di rimanere obbligato per effetto dell'accettazione, cioè non deve contenere riserve («salvo impegno» o «salvo conferma», ecc.) ne deve rappresentare semplice invito ad offrire, come quando si inviano cataloghi o listini di prezzi (si veda ultra, sub art. 1336, n. 3); deve poi essere fatta con le forme previste per il contratto al quale si riferisce la proposta, ha carattere recettizio.

L'accettazione non è necessariamente recettizia (esempio di accettazione non recettizia è l'accettazione per atti di esecuzione, nel caso dell'art. 1327); deve provenire dal destinatario della proposta, deve dirigersi al proponente e deve essere completa, vale a dire, il contratto non si conclude se tutto il contenuto della proposta non abbia formato oggetto di appropriazione da parte dell'accettante. La proposta cioè è indivisibile, come indivisibile è ogni dichiarazione di volontà, le cui varie parti si condizionano reciprocamente. L'art. 1326 esprime questo principio in senso più generico di quanto non lo abbia inteso l’art. 37 cod. comm. che si limitava a prevedere, per l'accettazione condizionata o limitata, i1 duplice effetto di estinguere la proposta e di dar vita a nuova proposta; in realtà, per l’art. 1326, quest'effetto concerne, non soltanto le condizioni o i limiti al contenuto della proposta, ma qualsiasi modifica apportata alla sostanza di essa. In questa più vasta previsione legislativa rientra anche il caso in cui l'accettante riproduca, nel rispondere, il testo dell'offerta mutandone la lettera in qualche punto; ora, per quanto non possa, rispetto a tale ipotesi, distinguersi fra mutamenti nelle clausole principali e mutamenti nelle clausole accessorie (e ciò potrà meglio intendersi attraverso le considerazioni che saranno fatte nel successivo n. 4), sembra tuttavia legittimo escludere il valore di modifica a ciò che è apparenza di mutamento, che cioè non intacca la sostanza della dichiarazione del proponente.

L'accettazione telegrafica accompagnata dalla clausola scrivo o segue lettera e inscindibile dal contenuto della lettera preannunziata, in modo che è condizionata a questo contenuto. Quasi sempre in tali casi la lettera che segue il telegramma è di semplice chiarimento; ma può accadere che — tanto se la accettazione telegrafica sia stata fatta genericamente quanto se riproduca il testo della proposta — i1 chiarimento non corrisponda al significato delle clausole della proposta e non consenta perciò di parlare di in idem placitum consensus. In queste condizioni il proponente non può, senz'altro e a priori, ritenere efficace l’accettazione pervenutagli; il dovere di buona fede, che deve dominare pure i rapporti fra proponente e destinatario della proposta, consiglierà però il primo ad attendere la lettera preannunziata fino a che l'attesa non porti a superare il termine preveduto nell'art. 1326.

Il contenuto della lettera di risposta indicherà la chiara volontà del destinatario della proposta, e sulla base di essa, non del suo preavviso telegrafico, il contratto può dirsi perfetto o la proposta può ritenersi estinta.

L’inscindibilità della proposta influisce sull'efficacia dell'accettazione (sia pure in un senso tutto particolare) anche quando, con la sua dichiarazione, il proponente limiti l'autonomia del destinatario imponendo il modo dell'accettazione. Questa può essere, ad esempio, vincolata alla condizione che sia trasmessa ad un indirizzo determinato; ma il caso più comune di una subordinazione del genere è quello della richiesta di una determinata forma per la validità dell'accettazione. Nel dubbio si tratterà di forma essenziale (arg. art. 1352); e ad essa il destinatario della proposta deve sottostare se vuole portare a conclusione il contratto, perché il proponente ha il diritto di esigere che la dichiarazione dell'accettante garantisca la certezza e la serietà della determinazione, per fondare su salde basi l'aspettativa proveniente dal contratto: ora la forma è un estremo che garantisce appieno un risultato del genere. Che, nella specie, la volontà di un soggetto possa produrre effetti vincolanti per i terzi, si può giustificare, con la mancanza, nel destinatario della proposta, di una aspettativa da tutelare, rispetto alla medesima, prima che la sua accettazione acquisti efficacia. Prima di tale momento, interessato all'oggetto della proposta è soltanto il proponente, che ne dispone in piena autonomia, potendo financo revocarla (art. 1328).

Vale la pena di rilevare che l'onere della forma al quale può assoggettarsi l'accettazione non è legittimamente imposto soltanto per quel che riguarda la notificazione dell'accettazione, ma anche per quanto concerne l'esistenza dell'accettazione, rientrando, nell'autorizzazione dell'art. 1326, anche la possibilità di un distacco della dichiarazione di volontà dalla sua partecipazione. Deve però ammettersi che, per la risposta di accettazione, tale distacco non è normalmente configurabile.


Formazione progressiva del contratto: a) riserva di alcune clausole

Nella formazione del contratto talora le parti procedono per gradi: regolano i1 rapporto soltanto in alcuni punti, riservano l'accordo sui punti residui (formazione progressiva del contratto). Si è detto che l'accordo raggiunto fa ritenere perfetto il contratto se le clausole riservate costituiscono parte accessoria di fronte alle clausole essenziali già concordate; in senso opposto si è affermato che il contratto non si forma se l'accordo non si è espresso su tutti i punti del rapporto; si è avanzata pure l'opinione che l'accordo sui punti c.d. essenziali riesce a integrare un contratto perfetto, ma che la riserva di alcuni punti accessori condiziona l'accordo già raggiunto all'ulteriore accordo sulle clausole riservate; infine si è sostenuto che la fattispecie integri il solo obbligo delle parti di trattare sui punti riservati.

Una distinzione fra clausole essenziali e clausole accessorie, per ritenere concluso il contratto sulla base delle prime, è contraria al carattere integrale della volontà contrattuale; però una clausola che appare accessoria può essere stata d'importanza rilevante nell'apprezzamento soggettivo della parte in modo che il contratto non dovrebbe in tal caso ritenersi perfezionato. Ora, l'accordo su alcuni punti deve essere sempre inteso nel senso per cui abbia qualche effetto, perché le parti non lo hanno certo ritenuto come un inutile. L'oggetto di questo accordo è quello stesso del contratto che si sarebbe già concluso in tutte le sue clausole se non fosse intervenuta la riserva su alcune di esse; e infatti verso questo oggetto la volontà delle parti si è inizialmente indirizzata. La riserva, dato ciò, può essere una condizione che sospende l'efficacia del contratto, se è da ammettere il carattere inscindibile della volontà delle parti relativamente ad ogni punto del contratto stesso; ma implica anche l'obbligo di continuare nelle trattative per la definizione dei punti sospesi, non potendosi ritenere che le parti, inizialmente avvicinatesi per la conclusione di un contratto, raggiunto l'accordo sui punti che maggiormente costituivano oggetto di un importante conflitto d'interessi fra loro, abbiano inteso disinteressarsi della determinazione dei punti riservati, alla quale hanno tuttavia subordinato anche l'efficacia del loro accordo sulle clausole principali. Però non è sostenibile che questa integrazione possa avvenire ad opera del giudice, come dispone il § 2 del codice svizzero delle obbligazioni; non è sostenibile nemmeno in base al nuovo codice che consente l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, perché l'art. 2932 ammette che la sentenza possa costituire gli effetti di un contratto di fronte ad un'attività anteriore delle parti che abbia fissato in modo completo gli estremi del contratto; ma non conferisce al giudice il potere di integrare la volontà privata, sostituendosi alla stessa nel giudizio sulla convenienza di una clausola determinata (che è sempre soggettivo) o sul modo più conveniente di integrare la disciplina già predisposta (che è ancora più strettamente soggettivo).


b) altre ipotesi

Altre ipotesi di formazione progressiva del contratto si hanno quando almeno una delle manifestazioni che lo costituiscono consta di un atto collettivo e quando il contratto ha carattere plurilaterale. Nel primo caso può accadere che le manifestazioni di coloro che devono formare l'atto collettivo vengano prodotte senza simultaneità nei confronti dell'altra parte, nel secondo caso può aversi distacco cronologico fra le singole manifestazioni che concorrono a formare il contratto; ed è chiaro che le due ipotesi si possono combinare se la manifestazione di una delle parti del contratto plurilaterale deve configurare un atto collettivo.

In entrambe le ipotesi il contratto sarà perfetto dopo che tutti i soggetti che devono concorrere a costituirlo avranno manifestato la loro volontà favorevole alla produzione del contratto; intanto però, via via che si esprimono i consensi singoli tra ciascuno dei soggetti dell'atto collettivo e l'altra parte o fra ciascuna delle parti consenzienti, si producono effetti preliminari consistenti nell'irrevocabilità del consenso prestato e nell'obbligo di non impedire la formazione del contratto (ad esempio di non compiere atti rivolti ad impedire che gli altri soggetti prestino il loro consenso): l'art. 1059 dà argomenti decisivi per tale soluzione (v. ultra, sub art. 1331, n. 2).

Tuttavia è possibile che il contratto plurilaterale si formi indipendentemente dalla prestazione del consenso di tutti coloro ai quali è stata diretta la proposta, qualora la partecipazione di chi non accetta non debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale: gli articoli 1420, 1446, 1459 e 1466 permettono di giungere alle poste conclusioni.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

162 Le linee del meccanismo di formazione del contratto tra persone lontane quali risultano dal progetto del 1936 sono state criticate, auspicandosi l'abbandono completo del sistema dell'art. 36 cod. comm. da cui la Commissione reale si era solo parzialmente allontanata.
II sistema vigente, però, se in pratica si è rivelato meritevole di miglioramenti, non ha dato luogo ad inconvenienti che consigliano di ripudiarlo del tutto: peraltro nessuna delle teorie sul perfezionamento dei contratti fra persone lontane appare insuscettibile di critiche. Ho mantenuto, perciò, le linee degli articoli 2 e 3 progetto del 1936, con le seguenti modifiche:
a) a proposito della revoca della proposta (art. 187) ho riconosciuto i danni all'accettante che prima di avere notizia della revoca della proposta ha intrapreso in buona fede l'esecuzione del contratto: i danni si sono limitati ai c.d. interessi negativi (spese e perdite subite per l'iniziata esecuzione);
b) ho meglio precisato l'ammissibilità di una revoca dell'accettazione, sempre che la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione (art. 187 primo capoverso): in tal modo è rimasta chiarita la natura recettizia della revoca dell'accettazione;
c) dal quinto comma dell'art. 2 progetto del 1936 ho soppresso il riferimento alla proposta ferma per la natura dell'affare, data l'incertezza cui può dar luogo l'ipotesi considerata, per l'esigenza di stabilire caso per caso se la proposta è irrevocabile.

Massime relative all'art. 1327 Codice Civile

Cass. civ. n. 21550/2018

Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c., non potendo essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione.

Cass. civ. n. 20684/2018

In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.

Cass. civ. n. 20225/2016

In riferimento al contratto di lavoro temporaneo, di cui all'art. 3 della l. n. 196 del 1997 ("ratione temporis" applicabile), la proroga del contratto, che ai sensi del comma 4 deve essere effettuata con atto scritto, costituisce negozio giuridico contrattuale e non atto unilaterale, sicché tanto la proposta di proroga che l'atto di accettazione del lavoratore devono essere redatti per iscritto, esclusa la possibilità che l'accordo possa concludersi con l'inizio dell'esecuzione del contratto - ai sensi dell'art. 1327 c.c. - o che la volontà del lavoratore possa essere validamente espressa per fatti concludenti.

Cass. civ. n. 11392/2016

In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 c.c., secondo la quale il contratto, nelle tassative ipotesi indicate dal comma 1 della norma (richiesta del proponente, natura dell'affare ed usi commerciali), può intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta, presuppone una prestazione che palesi l'insorgenza del vincolo contrattuale, sicché la mancata riscossione degli interessi dovuti sui debiti maturati non può configurarsi come esecuzione prima della risposta dell'accettante tale da determinare la conclusione di un contratto avente ad oggetto la rinuncia agli interessi stessi, trattandosi di condotta meramente passiva.

Cass. civ. n. 16446/2009

In tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 c.c. (secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il "forum contractus", che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore; coincidente con quello. del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica l'inizio dell'esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 4634/2007

Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001, è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della C.G.C.E. n. 24 del 1976 e n. 221 del 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 c.c., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.

Cass. civ. n. 12942/2000

I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione (anche se agente iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della pubblica amministrazione e che pertanto deve escludersi la conclusione di contratti per facta concludentia ossia mediante inizio, dell'esecuzione (della prestazione da parte del privato), secondo il modello di cui all'art. 1327 c.c.
I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione (anche se agente jure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della Pubblica Amministrazione e che pertanto deve escludersi la conclusione di contratti per facta concludentia ossia mediante inizio, dell'esecuzione (della prestazione da parte del privato), secondo il modello di cui all'art. 1327 c.c.

Cass. civ. n. 5139/1997

La conclusione del contratto nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l'esecuzione da parte del destinatario della proposta si verifica solo nelle ipotesi tassative di cui all'art. 1327 c.c. Tuttavia, quando, non vertendosi in una di dette ipotesi, il contratto viene eseguito .a prescindere dalla risposta e successivamente viene dato avviso dell'avvenuta esecuzione, pur nella convinzione che tale dichiarazione configuri l'avviso di cui al secondo comma dell'art. 1327, tale avviso può assumere, in presenza di elementi univoci, il valore di accettazione della proposta, stante il fondamentale principio di conservazione del contratto, di cui all'art. 1367 c.c. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di giurisdizione, ha ritenuto, in riferimento all'art. 4 n. l c.p.c. — applicabile alla controversia, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 —, il contratto concluso non già nel luogo dell'inizio dell'esecuzione, in difetto dei presupposti di cui all'art. 1327, ma nel luogo in cui il proponente aveva ricevuto la comunicazione relativa all'avvenuta esecuzione).

Cass. civ. n. 13103/1995

La clausola pronta consegna in una proposta contrattuale contiene la richiesta, da parte del proponente, che il destinatario esegua la prestazione immediatamente, senza preventiva risposta.

Cass. civ. n. 1032/1991

La conclusione del contratto — ai sensi dell'art. 1327, primo comma, c.c. — nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva risposta dell'accettante presuppone non solo la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste da detta norma (richiesta del proponente, natura dell'affare, usi), ma anche la puntuale conformità dell'esecuzione alla proposta, con la conseguenza che, ove quest'ultima condizione faccia difetto, non è applicabile la norma predetta ma quella generale di cui al quinto comma dell'art. 1326 dello stesso codice secondo la quale «una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta», la quale, affinché possa ritenersi raggiunto l'accordo delle parti e perfezionato il contratto, deve essere accettata dall'originario proponente anche mediante un comportamento concludente. (Nella specie, alla stregua del principio suesposto, la S.C. ha ritenuto, con riferimento ad un rapporto di agenzia, che la consegna ai clienti, effettuata dal proponente, di quantitativi di merci inferiori a quelli risultanti dagli ordini trasmessi dall'agente, non concretasse un inizio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1327, primo comma, c.c., dei contratti promossi dall'agente medesimo, configurandosi tale ridotta consegna come modifica della proposta di cui alla «copia-commissione»).

Cass. civ. n. 6189/1990

Ai fini dell'individuazione del luogo di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c., la sussistenza delle condizioni (natura dell'affare o espressa richiesta del proponente) che giustificano l'inizio dell'esecuzione del contratto senza preventiva comunicazione dell'accettazione della proposta deve essere provata dall'attore o comunque risultare dagli atti di causa. Pertanto, con riguardo ad un rapporto di agenzia, poiché la natura di esso non è tale da giustificare l'immediata esecuzione della prestazione, il luogo di conclusione del contratto può identificarsi con quello in cui ha avuto inizio l'attività dell'agente solo ove risulti dagli atti, oppure sia provata dall'interessato, la formulazione, ad opera della controparte, di espressa richiesta in tal senso, della quale l'avvenuto inizio di detta attività costituisce di per sé mera circostanza indiziaria.

Cass. civ. n. 1774/1990

Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta — esattamente indicativa del contenuto del contratto in modo da consentire di ravvisare un'accettazione tacita della stessa proprio nella detta esecuzione — è necessario, ai sensi dell'art. 1327 c.c., che ciò sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente.

Cass. civ. n. 2858/1985

La norma di cui all'art. 1327 c.c. (esecuzione del contratto prima della prestazione dell'accettante) non è applicabile ad altre ipotesi che non siano quelle da esso specificamente indicate, con la conseguenza che il contratto s'intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione soltanto nei casi previsti dal primo comma di detto articolo: espressa richiesta nel proponente, natura dell'affare o uso, che impongano l'esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta.

Cass. civ. n. 4592/1977

L'art. 1327 c.c., ove prevede la conclusione del contratto per effetto dell'inizio dell'esecuzione della prestazione, si riferisce esclusivamente ad un comportamento proveniente dal destinatario della proposta contrattuale, e non anche dall'autore della medesima. Pertanto, la circostanza che il sottoscrittore di una proposta di polizza, inoltrata a compagnia assicurativa, versi nelle mani dell'agente di quest'ultima una somma di denaro, a titolo di premio, non può assurgere a fatto equipollente e sostitutivo dell'accettazione della proposta, al fine del perfezionamento del contratto di assicurazione.

Cass. civ. n. 1441/1972

La norma dell'art. 1327 c.c., secondo cui il contratto può, in determinate circostanze, ritenersi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, non è invocabile allorché il proponente abbia richiesto espressamente una formale accettazione.

Cass. civ. n. 3380/1971

L'esecuzione e l'accettazione della prestazione che è tipica di un determinato contratto sono sufficienti per far ritenere il contratto tacitamente e validamente concluso, se la legge non ne condiziona la validità a forme particolari. (Nella specie, il S.C. ha giudicato che i giudici di merito, a ragione, avessero ritenuto concluso tacitamente un rapporto di assicurazione sociale volontaria contro gli infortuni, per avere l'istituto previdenziale ricevuto ed accettato i contributi volontariamente versatigli per un lavoratore quindicenne, non soggetto, all'epoca dell'infortunio all'assicurazione obbligatoria).

Cass. civ. n. 2401/1970

Perché possa applicarsi la regola di cui all'art. 1327 c.c., non basta che sussista la possibilità di una immediata esecuzione del contratto, ma occorre che a questa il proponente abbia uno specifico interesse, prevalente su quello alla preventiva risposta, interesse che deve nascere dalla natura stessa dell'affare a cui il contratto si riferisce. La qualità di cosa fungibile dell'oggetto o la predeterminazione del prezzo non costituiscono di per sé soli elementi che possano far ritenere sussistente lo specifico interesse alla esecuzione immediata del contratto, secondo la previsione dell'art. 1327 c.c.

Cass. civ. n. 4035/1969

Per l'applicabilità della norma di cui all'art. 1327 c.c. (esecuzione senza preventiva risposta), ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto è del tutto arbitrario limitare il concetto di esecuzione all'adempimento della prestazione di uno dei contraenti, escludendo l'adempimento della prestazione dell'altro, se consistente nel pagamento di una somma di denaro.

Cass. civ. n. 3891/1969

L'art. 1327 c.c. non risulta applicabile quando il venditore spedisca alla controparte un quantitativo di merce maggiore di quello ordinatogli, ponendo in essere una nuova proposta che impedisce l'incontro dei consensi.

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