(massima n. 1)
Ove il creditore agisca contemporaneamente contro tutti i suoi debitori solidali o contro alcuni di essi, si ha un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e le cause rimangono distinte l'una dall'altra; donde la possibilitą che la sentenza che definisce tale processo contenga pronunce contrastanti. Cosģ, qualora il creditore abbia deferito, sulla circostanza dell'avvenuta estinzione del credito, giuramento decisorio a tutti i condebitori in solido, il giudice dovrą necessariamente ritenere pienamente provato il fatto rispetto a chi abbia giurato e mandarlo in conformitą assolto; mentre potrą non accogliere la domanda nei confronti degli altri litisconsorti che si siano rifiutati di prestare il giuramento.