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Articolo 1276 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Invaliditā della nuova obbligazione

Dispositivo dell'art. 1276 Codice Civile

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata(1), e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive(2), ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate dai terzi.

Note

(1) Si ritiene che si possano comprendere anche la risoluzione (1453 ss. c.c.), la rescissione (1447 ss. c.c.) ed il recesso (1373 ss. c.c.).
(2) In realtà, è corretto affermare che nasce una nuova obbligazione e non che rivive la precedente: infatti, le garanzie non rivivono perchè sono accessorie ad un'obbligazione ormai estinta.

Ratio Legis

Il legislatore equipara le ipotesi di nullità ed annullabilità dell'obbligazione assunta dal terzo a quella in cui questi fosse insolvente al sorgere della stessa, stabilendo che ciò fa rivivere l'obbligazione del debitore originario anche se era stato liberato: quindi, sceglie di tutelare il creditore rispetto al debitore.

Spiegazione dell'art. 1276 Codice Civile

Gli effetti della nullità dell'obbligazione assunta riguardo all' obbligazione estinta ed alle sue garanzie. La dottrina sotto il vecchio codice e la soluzione del nuovo

Con quest' ultima norma viene risolto un grave problema sul quale il vecchio codice taceva completamente, e cioè quale fosse la nuova sorte della obbligazione originaria quando quella sostituita in testa al nuovo debitore fosse nulla od annullabile. L' opinione dominante era nel senso che in ambedue le ipotesi, posta nel nulla la nuova obbligazione, si perpetuasse l'antica. Il dubbio più acuto rimaneva però sulla possibilità che rivivessero anche le vecchie garanzie, dato il concetto di retroattività integrale che è insito nel fenomeno dell'annullamento. La presente disposizione, pure affermando la reviviscenza della vecchia obbligazione, tiene ferma però l' irretrattabile estinzione delle garanzie prestate dai terzi. Costoro non potrebbero seguire le vicende della vecchia obbligazione, dopo che il creditore ha spontaneamente liberato il debitore garantito, e potrebbero, anzi, aver perso la possibilità pratica di un utile rilievo o regresso.

Il creditore, al momento della decisiva dichiarazione, valuterà gli eventi ed esigerà eventualmente una assunzione cumulativa. Altrimenti, subirà il rischio di riavere soltanto la obbligazione personale del vecchio debitore. Poiché la norma si riferisce soltanto alle garanzie prestate da terzi (fideiussione o garanzia reale), se ne deduce che, insieme con l'obbligazione del debitore, rivivono anche le garanzie prestate da lui personalmente. Si intende però che quanto al pegno, occorrerà la ricostituzione mediante la riconsegna della cosa, e quanto all' ipoteca, la cancellazione, eventualmente avvenuta, imporrà la reiscrizione col grado derivante dalla nuova data.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1276 Codice Civile

Cass. civ. n. 16733/2011

In caso di accollo liberatorio, la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, non puō non essere influenzata dalle vicende del relativo negozio, con la conseguenza che non solo l'invaliditā, quale testualmente disciplinata dall'art. 1276 c.c., ma anche la risoluzione di esso fa rivivere il rapporto originario, posto dall'accollo in stato di quiescenza. Pertanto, risolto tra debitore ed accollante il contratto di cui l'accollo costituisca pattuizione accessoria, nei rapporti trai predetti, per gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., si rende applicabile l'art. 1276 c.c., con la conseguenza che, anche in ipotesi di accollo liberatorio, in tanto l'accollante č legittimato a chiedere al debitore originario la restituzione delle somme oggetto dell'accollo in quanto le abbia effettivamente versate al creditore.

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