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Articolo 1204 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Terzi garanti

Dispositivo dell'art. 1204 Codice Civile

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1263(1).

Note

(1) Se è dato in pegno un bene questo non passa al surrogante ma rimane nella custodia del surrogato a meno che il creditore originario non consenta al trasferimento.

Ratio Legis

La disposizione si lega alle ipotesi di surrogazione contemplate dalle norme che precedono (v. 1201, 1202, 1203 c.c.) di cui completa la disciplina, garantendo al terzo di subentrare in toto nella posizione del surrogato. Vi è però un'eccezione in caso di pegno e si spiega con il fatto che la consegna del bene per la costituzione del pegno è basata sulla fiducia personale del debitore verso il creditore pignoratizio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

86 
L'art. 186 del progetto 1936 è stato pure frazionato in due articoli diversi: contempla, infatti, una varietà di casi, che viene regolata (art. 101) in modo da escludere il carattere cogente della parità di concorso prevista anche dal codice civile (art. 1254 cpv.). Si è fatta, perciò, riserva delle convenzioni private.

Massime relative all'art. 1204 Codice Civile

Cass. civ. n. 16837/2022

In ipotesi di cessione di credito a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca) il debitore ceduto - che può opporre al cessionario le eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente - rimane de tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione, non essendovi accessorietà tra i due rapporti, ma solamente un collegamento negoziale tra l'obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia; ne consegue che il debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c., ma piuttosto è "solvens" estraneo al negozio.

Cass. civ. n. 31062/2019

Il confideiussore che, pagato l'intero, agisce in regresso ai sensi dell'art. 1954 c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell'obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell'azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso.

Cass. civ. n. 23648/2019

Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2017).

Cass. civ. n. 29216/2008

In tema di surrogazione legale, il fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore subentra ai sensi dell'art. 1204 cod. civ anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario solo a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore. Pertanto deve escludersi l'applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per l'esecuzione di un appalto sia stato garantito anche mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del committente, non essendo il debitore ceduto (committente del debitore) qualificabile come "garante" dell'obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l'autonomia tra i due contratti (la fideiussione e la cessione di credito), ancorché stipulati con il medesimo scopo di garanzia.

Cass. civ. n. 916/1997

In tema di fideiussione, nel debitore del credito ceduto a scopo di garanzia non è possibile ravvisare uno di quei «terzi che hanno prestato garanzia», ai quali si riferisce l'art. 1204 c.c. Di conseguenza deve escludersi che nella titolarità di tale credito possa subentrare per surrogazione colui che, essendovi tenuto in forza di un distinto rapporto fideiussorio, abbia soddisfatto il credito garantito.

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