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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Del pagamento con surrogazione

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
84 Mi è parsa necessaria qualche modifica alle disposizioni del codice vigente in tema di pagamento con surrogazione.
Ho creduto inutile anzitutto dichiarare espressamente il carattere convenzionale o legale della surrogazione (art. 183 progetto del 1936), che risulta dalla contrapposizione degli articoli 97 e 98 (artt. 1201 e 1202) da una parte e dall'art. 99 (art. 1203) dall'altra.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
567 Il subingresso convenzionale del terzo che paga o del terzo mutuante è stato mantenuto come forma di surrogazione (art. 1201 del c.c. e art. 1202 del c.c.). Il nuovo codice tuttavia applica alla surrogazione (e non soltanto a quella convenzionale) un principio tratto dalla disciplina della cessione, per fissare la situazione del pegno dato a garanzia del debito che è oggetto della surrogazione; il rinvio (art. 1204 del c.c., secondo comma) alle regole del secondo comma dell'art. 1263 del c.c. risolve un'importante questione che si dibatteva, specialmente con riferimento alla surrogazione legale. Si stabilisce cioè che la cosa ricevuta in pegno non possa essere consegnata al creditore surrogante senza il consenso di colui che l'ha data. L'intuitus personae che ha determinato la consegna del pegno al primo creditore, non può essere eliminato dalla volontà della legge (nella surrogazione legale) e, peggio ancora, dalla volontà del creditore surrogante (nella surrogazione per volere di quest'ultimo); non sempre il secondo creditore merita la stessa fiducia che ispirò il creditore originario. All'inconveniente che si opponeva, secondo cui il rifiuto del costituente a consentire il trasferimento del pegno al nuovo creditore o a un terzo avrebbe potuto impedire la surrogazione, rimedia il citato art. 1263 del c.c., secondo comma: il pegno rimane nella custodia del primo creditore, qualora esista dissenso sulla persona alla quale dovrebbe trasferirsi. La persona del custode rimane immutata, per quanto da creditore si trasformi in terzo detentore del pegno.