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Articolo 435 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obbligo dei genitori e dei figli naturali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 435 Codice Civile

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975 n. 151.

[Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.

Il genitore deve altresi gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 435 Codice Civile

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Filippo chiede
venerdģ 05/03/2010

“Sono tutore di mia madre ma a casa non riesco a tenerla solo con la sua pensione. Io ho un lavoro precario. Posso chiedere gli alimenti a mio padre e a mio fratello?”

Consulenza legale i 20/12/2010

Gli alimenti sono un obbligo previsto dal nostro ordinamento sulla base del principio della solidarietà familiare.
Gli alimenti vengono attribuiti a una persona in considerazione della sua incapacità di provvedersi il necessario per vivere, e ne viene fatto carico a un'altra (per il vincolo di coniugio, parentela o affinità che la lega con la prima), tenuto conto delle sue possibilità economiche.
E' da tener presente che l'espressione alimenti nel linguaggio giuridico ha un significato ben più ampio del significato comune e comprende, oltre all'alimentazione, quanto è necessario per l'alloggio, il vestiario, le cure della persona, e così via.
L'art. 433 del c.c. stabilisce un ordine successivo tra le varie categorie di persone che devono gli alimenti in base al rapporto familiare. Soltanto là dove manchi il congiunto di una categoria, oppure quando egli non sia in grado di provvedere, si passa alla categoria successiva.
I primi obbligati sono, nell'ordine, il coniuge; seguono i figli e solo in loro mancanza i discendenti prossimi; vengono poi i genitori, e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali; vengono poi i generi e le nuore, il suocero e la suocera; ultimi i fratelli.
Nel caso di specie, quindi, tenuto agli alimenti nei confronti della madre sarà in primis il coniuge. Seguiranno poi i figli qualora egli non sia in grado di provvedere.