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Articolo 366 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Beni amministrati da curatore speciale

Dispositivo dell'art. 366 Codice Civile

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale [356](1). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Note

(1) Il riferimento è ai beni donati al minore o da questi ricevuti in eredità, ma gravati dalla volontà del disponente di sottoporli all'amministrazione di un curatore speciale.

Spiegazione dell'art. 366 Codice Civile

Con una norma di carattere indicativo, la legge descrive il contenuto dell'inventario, che comprende l'enunciazione dei beni materiali (immobili e mobili), dei crediti e dei debiti, nonché la descrizione delle carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio: peraltro la stessa norma rimanda, quanto alle forme, al Codice di procedura civile; ed è evidente che le sommarie indicazioni della legge vanno completate dalle regole della tecnica. Il richiamo delle forme usate nel commercio o nell'economia agraria per gli inventari di aziende industriali, commerciali o agrarie, è molto vago e generico; la norma contenuta nell'art. 365 vale però a determinare la necessità di un separato inventario dell'azienda, il cui riepilogo sarà riportato nell'inventario generale.

All'inventario generale sarà pure unito in copia l'inventario che il curatore speciale di beni lasciati per testamento o donati (art. 356) abbia già formato per conto proprio: l'inventario generale compilato dal tutore deve comprendere anche quei beni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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